Art. 3.

  1.  Al  decreto  del  Ministro  della salute 12 maggio 2006 recante
«Requisiti   minimi   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e  il
funzionamento  dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei
medicinali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'art. 1, comma 1, secondo periodo, le parole «limitatamente
alle  sperimentazioni  nell'area  di ricerca in cui hanno ottenuto il
riconoscimento» sono soppresse;
   b) all'art. 2, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  «4-bis.  I  membri  del  Comitato  non possono essere sostituiti da
propri  delegati eccetto per i componenti “ex officio” di
cui  al  comma  4,  lettere e) ed f), che possono delegare in maniera
permanente un proprio sostituto, in servizio presso la propria unita'
operativa».  Alle  riunioni  del  Comitato  etico puo' partecipare un
delegato  della  Autorita' competente locale ai fini della tempestiva
approvazione    degli   atti   necessari   all'autorizzazione   della
sperimentazione clinica e dei relativi contratti economici;
   c)  all'art.  2,  comma  5,  le parole «o a IRCCS» sono sostituite
dalle parole «o costituiti nell'ambito di piu' IRCCS».