Art. 3. 1. Al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006 recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali», sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, secondo periodo, le parole «limitatamente alle sperimentazioni nell'area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento» sono soppresse; b) all'art. 2, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I membri del Comitato non possono essere sostituiti da propri delegati eccetto per i componenti “ex officio” di cui al comma 4, lettere e) ed f), che possono delegare in maniera permanente un proprio sostituto, in servizio presso la propria unita' operativa». Alle riunioni del Comitato etico puo' partecipare un delegato della Autorita' competente locale ai fini della tempestiva approvazione degli atti necessari all'autorizzazione della sperimentazione clinica e dei relativi contratti economici; c) all'art. 2, comma 5, le parole «o a IRCCS» sono sostituite dalle parole «o costituiti nell'ambito di piu' IRCCS».