IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Visto  il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n. 171, recante
«Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
  Visto   l'art.   54,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  29  luglio 2008, n. 146 recante il
«Regolamento  di  attuazione  dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio  2005,  n.  171», il quale dispone che dal 1° gennaio 2009 gli
apparecchi  galleggianti  devono  essere  sostituiti  con  zattere di
salvataggio   autogonfiabili   i   cui   requisiti   tecnici  saranno
determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme
sul riordino della legislazione in materia portuale», che attribuisce
la  competenza  in  materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Visto  l'art.  7,  comma  g),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  recante  il «regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  Visto  il  decreto del Ministero della marina mercantile 2 dicembre
1977,   recante   «Caratteristiche   e   requisiti  degli  apparecchi
galleggianti  (rigidi)  per  la  nautica da diporto» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1997;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29
settembre   1999,   n.   412,  «Regolamento  recante  norme  tecniche
concernenti  le  caratteristiche  ed  i  requisiti  degli  apparecchi
galleggianti  (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da
utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16  luglio  2002, n. 641, recante
«Modalita'  di  revisione  delle  zattere  di salvataggio gonfiabili,
delle   cinture   di   salvataggio  gonfiabili,  dei  dispositivi  di
evacuazione  marini  e  degli  sganci  idrostatici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12  agosto 2002, n.219, «Regolamento recante caratteristiche tecniche
e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente
sulle unita' da diporto»

                              Decreta:


                               Art. 1.

             Zattere per la navigazione entro 12 miglia


  1.   Ai   sensi   dell'art.  54  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi
galleggianti  installati  sulle  unita' da diporto sono sostituiti da
zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche:
   a)  conformi  al  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  12  agosto  2002,  n.  219,  di seguito denominato decreto
219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all'allegato «A»:
    1.  paragrafo  1,  lettera  i)  -  il fondo della zattera isolato
contro il freddo non e' richiesto;
    2.  paragrafo 1, lettera j) - la tenda di copertura della zattera
non e' richiesta;
    3.  paragrafo  5,  lettera  b) - la zattera deve avere almeno due
tasche     stabilizzatrici,    di    uguale    volume,    posizionate
simmetricamente,  la  cui capacita' totale non deve essere, comunque,
inferiore ad 80 litri;
    4.  paragrafo  6,  lettera  h) - il materiale retroriflettente da
installare per meta' sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria
del  tubolare  superiore  della  zattera,  deve  avere una superficie
complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;
    5.  paragrafo 6, lettera i) - le luci interne ed esterne non sono
richieste;
    6.  paragrafo  7  -  le dotazioni minime di emergenza di cui deve
essere dotata la zattera sono le seguenti:

=====================================================================
                    tipo di dotazione                    | quantita'
=====================================================================
Soffietto di gonfiamento                                 |     1
---------------------------------------------------------------------
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a)  |     1
---------------------------------------------------------------------
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche|
conservate separatamente in una busta stagna             |     1
---------------------------------------------------------------------
Sassola                                                  |     1
---------------------------------------------------------------------
Kit di riparazione (b)                                   |     1
---------------------------------------------------------------------
Pagaie                                                   |     2
---------------------------------------------------------------------
Spugna                                                   |     2
---------------------------------------------------------------------
Fischietto                                               |     1
---------------------------------------------------------------------
Contenitore di acqua (per persona)                       |0.250 litri

  (a)  deve  essere  collegato ad una sagola e sistemato in una tasca
vicino al punto di attacco della barbetta della zattera.
    (b)  comprendente  almeno  una  serie  di pezze di varia misure e
mastice adatti.
   b)   Almeno  il  tubolare  superiore  della  zattera  deve  essere
realizzato  in  un  colore  altamente visibile, in accordo alla norme
internazionali vigenti.
   c)  Ogni  zattera  comprensiva delle proprie dotazioni deve essere
racchiusa  in  una  sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta
inserita in un idoneo contenitore.
   d)  Agli  elementi  per la marcatura previsti dall'allegato «E» al
decreto  219/2002,  deve  essere aggiunta la dicitura «zattere aperte
per la navigazione entro dodici miglia dalla costa».
  2.  La  prima  revisione  delle zattere di cui al presente articolo
deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.
  3.  Le  zattere  di  salvataggio,  per  tutti gli altri aspetti non
specificatamente  contemplati  nel  presente decreto, sono sottoposte
alla  disciplina  dettata  con  il  decreto  219/2002 e devono essere
approvate  in  accordo alle procedure di cui all'art. 11 del medesimo
decreto.