Art. 2. Equivalenze 1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare. Roma, 2 marzo 2009 Il comandante generale: Pollastrini