Art. 2.

                             Equivalenze


  1.  Possono  essere  utilizzate,  a  bordo  delle unita' da diporto
nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee
per   il   diporto   e   per   gli   stessi   tipi   di   navigazione
dall'Amministrazione  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti
sono  conformi  ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per
la  fabbricazione  e  la  commercializzazione  in  tali  Stati  ed  a
condizione  che  tale norma o regola tecnica garantisca un livello di
protezione   equivalente   a   quello   perseguito   dalla   presente
regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.
   Roma, 2 marzo 2009
                                  Il comandante generale: Pollastrini