Art. 4. Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto, nonche' il corrispondente rendimento medio ponderato.