Art. 4.



  Espletate  le  operazioni  di  asta, con successivo decreto vengono
indicati  il  rendimento  minimo  accoglibile e il rendimento massimo
accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del
presente  decreto  - e il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di
cui  all'art.  15  del  presente  decreto,  nonche' il corrispondente
rendimento medio ponderato.