Art. 2.



  1. Il Consorzio di tutela Moscato di Scanzo autorizzato, di seguito
denominato  «Organismo  di  Controllo autorizzato», dovra' assicurare
che,   conformemente   alle   prescrizioni  del  piano  di  controllo
approvato,  i  processi  produttivi  ed  i prodotti certificati nella
predetta  denominazione  di origine rispondano ai requisiti stabiliti
nel  relativo  disciplinare  di  produzione  approvato con il decreto
indicato nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
   a)  la  regione,  la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di
produzione   della   predetta  denominazione  di  origine,  ai  sensi
dell'art.  3  comma  3  del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono
tenuti   a   mettere   a  disposizione  dell'Organismo  di  Controllo
autorizzato,  a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato
cartaceo  e,  ove  possibile,  in formato elettronico, in particolare
l'Albo  dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve,
le  certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici,
ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini   dell'applicazione
dell'attivita' di controllo;
   b)   preliminarmente   all'avvio   degli  adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  competente  per  il territorio di produzione e' tenuta a
verificare    l'avvenuto   pagamento   all'Organismo   di   Controllo
autorizzato  degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte
dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC
in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita'
ai  limiti  indicati  nel  prospetto  tariffario depositato presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   c)  la  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente  per il territorio di produzione puo' delegare l'Organismo
di  Controllo  autorizzato  per  le funzioni ad essa attribuite dalla
legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  al  rilascio,  per  la predetta
denominazione  di  origine,  delle  ricevute  frazionate delle uve al
conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
   d)   per   la   DOC   indicata   all'art.  1  comma  1,  le  ditte
imbottigliatrici   devono  apporre  sulle  bottiglie  o  sugli  altri
recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  60  litri  la  fascetta
identificativa  della  denominazione  di origine, cosi' come indicato
nei   piani  di  controllo  presentati  dall'Organismo  di  Controllo
autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29
marzo 2007.