Art. 2. 1. Il Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione puo' delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) per la DOC indicata all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.