Art. 2.


  1.  La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecce  autorizzata,  di  seguito  denominata  «Organismo di Controllo
autorizzato»,  dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni
del piano di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti
certificati  nelle  predette  denominazioni  di origine rispondano ai
requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati
con i decreti indicati nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
   a)  la  regione,  gli uffici competenti delle Camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  le  province  ed  i  comuni
competenti   per   il   territorio   di   produzione  delle  predette
denominazioni  di  origine,  ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto
ministeriale  13  luglio  2007,  sono tenuti a mettere a disposizione
dell'Organismo  di  Controllo  autorizzato,  a  titolo gratuito, ogni
utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato
elettronico,  in  particolare  gli  Albi  dei  vigneti  e  i relativi
aggiornamenti,  le  denunce  delle uve, le certificazioni d'idoneita'
agli  esami  analitici  ed  organolettici e ogni altra documentazione
utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
   b)   preliminarmente   all'avvio   degli  adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  gli  uffici  competenti  delle  Camere  di commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura, competenti per i territori di
produzione, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri
relativi   all'attivita'  di  controllo  all'Organismo  di  Controllo
autorizzato   da  parte  dei  produttori  richiedenti  l'attribuzione
dell'attestazione  delle  DOC in questione per le relative partite di
uve  e  di  vino,  in  conformita'  ai  limiti indicati nel prospetto
tariffario  depositato  presso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
   c)  gli  uffici  competenti  delle Camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura,   competenti   per  il  territorio  di
produzione, possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per
le  funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164,
al  rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute
frazionate  delle  uve  al  conduttore  che ha presentato la relativa
denuncia;
   d)  le  ditte  imbottigliatrici  devono  apporre sulle bottiglie o
sugli  altri  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  60  litri
l'indicazione   del  lotto  -  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109  -  attribuito  alla partita
certificata  dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima
ditta   all'Organismo   di   Controllo  autorizzato  al  momento  del
conseguimento  del  parere  di  conformita',  cosi' come indicato nei
piani   di   controllo   presentati   dall'Organismo   di   Controllo
autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29
marzo 2007.