Art. 2. 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per i territori di produzione, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attivita' di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.