Art. 3. 1. L'Organismo di Controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.