Art. 4.



  1.   L'Organismo   di  Controllo  autorizzato  e'  sottoposto  alla
vigilanza   esercitata   dal   Ministero   delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  - e dalla competente regione
Puglia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
  2.  L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori,
ha  l'onere  di fornire agli enti competenti in materia di gestione e
vigilanza  nel  settore  delle  denominazioni  di origine dei vini le
dichiarazioni  e  le  comunicazioni  previste dalla normativa vigente
attinenti  l'attivita'  di  controllo  autorizzata  con  il  presente
decreto.
  3.  L'Organismo  di  Controllo  autorizzato  dovra'  richiedere  ai
soggetti  immessi  nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle
giacenze  delle  diverse  tipologie  di  vino  v.q.p.r.d.  ed  atte a
divenire  v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di
controllo,  cosi'  come  annotato  nella contabilita' obbligatoria di
cantina.