Art. 4. 1. L'Organismo di Controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. 3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina.