IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vsto  il  decreto-legge  7  settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale rischio di
compromissione   degli   interessi   primari  a  causa  dei  predetti
interventi  sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
4  novembre  2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato la
provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Considerato   che   occorre   assicurare   la  necessaria,  urgente
assistenza,  soccorso  e  sistemazione  delle popolazioni colpite dal
sisma  e  per  la rimozione di ogni situazione che determini pericolo
per  le  popolazioni  assumendo ogni misura idonea al superamento del
contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;
  Rilevato  altresi' che a causa del terremoto sono stati distrutti o
danneggiati  numerosi  edifici  e sussiste la necessita' di acquisire
ogni   bene  mobile  o  immobile  utile  a  fornire  assistenza  alla
popolazione nonche' di assicurare la funzionalita' della circolazione
sulle  reti  di  trasporto  del  territorio  nazionale  per  favorire
l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;
  Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Ferme  restando  le  attivita' poste in essere direttamente dal
Commissario  delegato,  al fine di soddisfare le primarie esigenze di
vita  delle  popolazioni  colpite  dal  sisma  i  sindaci  dei comuni
interessati,  d'intesa  con  la  Direzione  di  comando e controllo -
DICOMAC,  istituita  presso  la  Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo
Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila, sono
autorizzati  a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di
beni  mobili  ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai
cittadini  e ad acquistare tutti i beni ed i materiali occorrenti per
il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti
acquisti  possono  essere  effettuati  anche  dal  Dipartimento della
protezione civile.
  2.  Il  Presidente  della  regione  Abruzzo ed i sindaci dei comuni
colpiti  individuano  le  strutture  idonee  ad  assicurare  adeguata
sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui
in  premessa  anche  mediante  il  reperimento  di  una  sistemazione
alloggiativa  alternativa  per  i  nuclei  familiari  che non possono
provvedervi autonomamente.
  3.  Il  Presidente  della  regione  Abruzzo ed i sindaci dei comuni
colpiti  provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative
volte  a  rimuovere  le  situazioni  di  pericolo  e ad assicurare la
indispensabile  assistenza  alle  popolazioni  colpite  dagli eventi,
altresi'   provvedendo,   ove   necessario,   alla  realizzazione  di
interventi  urgenti  ed  indifferibili  su  beni  pubblici al fine di
assicurarne la funzionalita'.