Art. 2.



  1.  Presso  ciascuno  dei  comuni  interessati dagli eventi sismici
possono   essere   costituiti  gruppi  di  rilevamento  per  censire,
utilizzando   la   scheda   di  rilevazione  allegata  alla  presente
ordinanza,  gli  edifici  pubblici  e  privati risultati totalmente o
parzialmente   inagibili   ovvero   da   demolire  perche'  non  piu'
recuperabili.
  2.  I  sindaci  dei  comuni interessati provvedono a raccogliere le
predette   schede   opportunamente  compilate  e,  sulla  base  delle
indicazioni  dei  gruppi  di  rilevamento,  ad  emettere ordinanze di
demolizione.
  3.  Alle  attivita' di censimento concorrono tecnici qualificati di
enti  e  pubbliche  amministrazioni  tenuti  a renderli disponibili e
personale universitario, nonche' il personale del Corpo nazionale dei
Vigili  del  fuoco,  che  e' autorizzato ad effettuare demolizioni di
strutture  pericolanti e non piu' ripristinabili anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e
28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.