Art. 2. 1. Presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perche' non piu' recuperabili. 2. I sindaci dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione. 3. Alle attivita' di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonche' il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che e' autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non piu' ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.