Art. 4.



  1.   Agli   oneri  connessi  alla  realizzazione  delle  iniziative
d'urgenza   di   cui   alla   presente  ordinanza  dagli  uffici  del
Dipartimento  della protezione civile e dalle strutture costituite in
loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche' dai sindaci,
per  fronteggiare  l'emergenza, si provvede in via di anticipazione a
valere sul Fondo della protezione civile.