Art. 4. 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche' dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo della protezione civile.