Art. 5.



  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni  ed  atti  di liberalita' da destinare all'attuazione delle
iniziative   necessarie   al   rientro   nella  normalita'.  Piu'  in
particolare   il  Dipartimento  e'  autorizzato  ad  impiegare  dette
risorse,  utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni
possibile  tipo  di  soccorso  ed assistenza alle popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi
ed interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.
  2. Si applica l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.