Art. 6.



  1.  Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano   sede   operativa   o   esercitavano  la  propria  attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di
prescrizione,  decadenza  e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali   e   processuali,   anche   previdenziali,   comportanti
prescrizioni  e  decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.
  2.  Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, saranno dettate disposizioni in materia
di  termini  per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono
altresi'  sospesi  per  lo stesso periodo tutti i termini relativi ai
processi  esecutivi,  mobiliari  e immobiliari, nonche' ad ogni altro
titolo  di  credito  avente  forza  esecutiva  di data anteriore alla
predetta  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  ivi  incluse  le
procedure di esecuzione coattiva tributaria.
  3.  Sono  altresi'  sospesi  per  il  predetto periodo i termini di
notificazione  dei  processi  verbali, di esecuzione del pagamento in
misura  ridotta,  di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e per la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi