IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 134, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni ove si prevede che con decreto vengono individuati le autorita' e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'informazione preventiva come individuata nel disposto di cui all'articolo 130 del citato decreto legislativo; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401; Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Sentiti i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione universita' e ricerca; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome; Decreta: Art. 1. 1. Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radiologica, connessa a eventi oggetto di pianificazione nazionale d'emergenza, provvede il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalita' operative stabilite nell'art. 2. 2. Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radiologica connessa a eventi oggetto di pianificazione locale, provvedono i prefetti, secondo le modalita' operative stabilite nell'art. 2.