Art. 2. 1. Le modalita' operative di diffusione della informazione preventiva sono stabilite in appositi piani di informazione, predisposti nell'ambito dei piani di intervento previsti dal capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente di cui all'articolo 133 del predetto decreto legislativo.