Art. 2.



  1.   Le   modalita'  operative  di  diffusione  della  informazione
preventiva   sono   stabilite  in  appositi  piani  di  informazione,
predisposti  nell'ambito  dei piani di intervento previsti dal capo X
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 230, sulla base delle
indicazioni  fornite dalla Commissione permanente di cui all'articolo
133 del predetto decreto legislativo.