Art. 3.



  1.  Il piano di informazione preventiva predisposto nell'ambito del
piano  nazionale  di  emergenza  di  cui all'articolo 121 del decreto
legislativo  230 del 1995 e successive modificazioni, puo' prevedere,
in  funzione  delle  specifiche modalita' operative e dei destinatari
dell'informazione     stessa,    il    concorso    alla    diffusione
dell'informazione  da  parte  delle  amministrazioni  statali,  delle
Regioni  e  Province  autonome, nonche' delle strutture operative del
Servizio  Nazionale  della  Protezione  Civile  di  cui alla legge 24
febbraio 1992. n. 225.
  2.  I  piani di informazione preventiva predisposti nell'ambito dei
piani  di emergenza di cui all'articolo 116 e degli analoghi piani di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e
successive modificazioni, nonche' nell'ambito dei piani di intervento
di   cui  all'articolo  115-ter  del  medesimo  decreto  legislativo,
prevedono,  in  funzione  delle  specifiche modalita' operative e dei
destinatari  dell'informazione  stessa,  il  concorso alla diffusione
dell'informazione  da  parte  delle  Regioni,  delle  Province, degli
organi locali del Servizio Sanitario Nazionale, dei sindaci.
  3.  Nell'ambito  dei  rispettivi  compiti,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
prefetti   possono   richiedere   la   consulenza  della  Commissione
permanente di cui all'articolo 133 del medesimo decreto legislativo.