Art. 3. 1. Il piano di informazione preventiva predisposto nell'ambito del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 230 del 1995 e successive modificazioni, puo' prevedere, in funzione delle specifiche modalita' operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso alla diffusione dell'informazione da parte delle amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, nonche' delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui alla legge 24 febbraio 1992. n. 225. 2. I piani di informazione preventiva predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 116 e degli analoghi piani di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni, nonche' nell'ambito dei piani di intervento di cui all'articolo 115-ter del medesimo decreto legislativo, prevedono, in funzione delle specifiche modalita' operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso alla diffusione dell'informazione da parte delle Regioni, delle Province, degli organi locali del Servizio Sanitario Nazionale, dei sindaci. 3. Nell'ambito dei rispettivi compiti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i prefetti possono richiedere la consulenza della Commissione permanente di cui all'articolo 133 del medesimo decreto legislativo.