IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, e' stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dal richiamato art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilita' di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonche' i costi di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per gli esperi interni ed esterni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 3, comma 77, che integra l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, aggiungendo il comma 6-quater, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano tra l'altro ai componenti dei Nuclei di valutazione nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n. 144/1999; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della citata direttiva del 10 settembre 1999, che prevede, per le amministrazioni centrali dello Stato, la collocazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo, qualora le strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione non siano gia' funzionanti; Vista la successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'art. 145, della legge finanziaria per il 2001»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 febbraio 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007 recante «Istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»; Considerato che detti organismi, in raccordo tra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (ora presso il Ministero dello sviluppo economico), sono chiamati a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione; Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1, comma 1, della legge n. 144/1999, di dover costituire presso il detto Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con lo scopo di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attivita' di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonche' nelle attivita' di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato; Considerato che e' necessario avvalersi, per la dotazione del costituendo Nucleo, di esperti interni ed esterni con elevata qualificazione professionale; Decreta: Art. 1. Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 1. E istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito «Nucleo») del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento»), col compito di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attivita' di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonche' nelle attivita' di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato. 2. Il Nucleo si raccorda con la Rete dei Nuclei di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999.