IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il
quale,  al  fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza
al  processo  di programmazione delle politiche di sviluppo, e' stata
prevista  la  costituzione,  presso  le  amministrazioni  centrali  e
regionali,   di   propri  Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto   l'art.  145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge  finanziaria  2001),  che, nell'integrare la dotazione annuale
del  Fondo  previsto  dal  richiamato art. 1, comma 7, della legge n.
144/1999,   prevede   la   possibilita'  di  fronteggiare,  con  tale
dotazione,  anche  le  esigenze  finanziarie  relative  al  ruolo  di
coordinamento  svolto  dal CIPE, nonche' i costi di funzionamento dei
predetti  Nuclei  concernenti anche i compensi per gli esperi interni
ed esterni;
  Visto   il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito con
modificazioni   dalla   legge   17   luglio  2006,  n.  233,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e
in  particolare  l'art.  3,  comma  77,  che integra l'articolo 7 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165 e successive modifiche,
aggiungendo  il  comma 6-quater, il quale prevede che le disposizioni
di  cui  ai  commi  6,  6-bis e 6-ter non si applicano tra l'altro ai
componenti dei Nuclei di valutazione nonche' degli organismi operanti
per  le  finalita'  di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n.
144/1999;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
settembre  1999  con  la quale sono state indicate le caratteristiche
organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;
  Visto  in particolare l'art. 2, comma 2, della citata direttiva del
10 settembre 1999, che prevede, per le amministrazioni centrali dello
Stato,  la  collocazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti   pubblici   alle  dirette  dipendenze  dell'organo  che
definisce  l'indirizzo  politico-amministrativo, qualora le strutture
responsabili     della     programmazione    integrata    dell'intera
amministrazione non siano gia' funzionanti;
  Vista  la  successiva  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  24  aprile  2001  recante  «Indirizzi operativi per la
costituzione  dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici  previsti dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in
vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'art. 145,
della legge finanziaria per il 2001»;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002  recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9
dicembre  2002  recante  la  disciplina  dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il   Protocollo  di  intesa  sui  Nuclei,  approvato  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano il 10 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
giugno   2007   recante   «Istituzione   del   Dipartimento   per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica»;
  Considerato  che  detti  organismi,  in  raccordo tra loro e con il
Nucleo  di  valutazione  e  verifica  costituito  presso il Ministero
dell'economia e delle finanze (ora presso il Ministero dello sviluppo
economico),  sono chiamati a garantire il supporto tecnico nelle fasi
di  programmazione,  valutazione  attuazione  e  verifica  di  piani,
programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e  attuati da ogni
singola amministrazione;
  Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1, comma
1,  della  legge  n.  144/1999,  di  dover costituire presso il detto
Dipartimento  per la programmazione e il coordinamento della politica
economica  il  Nucleo  di  valutazione  e verifica degli investimenti
pubblici  con  lo  scopo  di garantire adeguato supporto tecnico alle
strutture   dipartimentali   nelle  attivita'  di  valutazione  delle
proposte  da  sottoporre  all'esame del CIPE inerenti i programmi e i
progetti   di  investimento  pubblico,  nonche'  nelle  attivita'  di
verifica  e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo
stesso Comitato;
  Considerato  che  e'  necessario  avvalersi,  per  la dotazione del
costituendo  Nucleo,  di  esperti  interni  ed  esterni  con  elevata
qualificazione professionale;
                              Decreta:


                               Art. 1.

Istituzione  del  Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici  del  Dipartimento  per la programmazione e il coordinamento
                      della politica economica

  1.   E istituito   il   Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti  pubblici  (di seguito «Nucleo») del Dipartimento per la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica economica della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri (di seguito «Dipartimento»),
col  compito  di  garantire  adeguato supporto tecnico alle strutture
dipartimentali  nelle  attivita'  di  valutazione  delle  proposte da
sottoporre  all'esame  del  CIPE inerenti i programmi e i progetti di
investimento   pubblico,   nonche'  nelle  attivita'  di  verifica  e
monitoraggio  delle  deliberazioni  adottate  in  merito dallo stesso
Comitato.
  2.  Il  Nucleo  si  raccorda  con  la  Rete  dei Nuclei di cui alla
direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre
1999.