Art. 3.


                       Composizione del Nucleo


  1. Il Nucleo opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.
  2.  Il  Nucleo  e' composto da dieci esperti, appartenenti anche ad
altre  amministrazioni  pubbliche  compresi  gli enti pubblici, anche
economici,   o  esterni  all'amministrazione  pubblica,  con  elevata
qualificazione  scientifica  e  professionale  nei  settori di cui al
precedente art. 2, tra i quali e' individuato il coordinatore.
  3.  I membri del Nucleo e il coordinatore sono nominati con decreto
del  Sottosegretario  alla  Presidenza  del Consiglio, Segretario del
CIPE, su proposta del Capo Dipartimento.
  4.  I membri del Nucleo restano in carica per un periodo di quattro
anni,  rinnovabile,  a  decorrere  dalla data dell'effettiva presa in
servizio.
  5. Il  Nucleo  puo' articolarsi in gruppi di lavoro intersettoriali
su temi specifici.
  6.  Gli eventuali gruppi di lavoro sono coordinati da un componente
del  Nucleo. Alle riunioni dei gruppi possono essere invitati esperti
e  rappresentanti  delle  amministrazioni, delle associazioni e degli
enti interessati.
  7.  Per  i  componenti  estranei  alla  pubblica amministrazione e'
vietata,   per   tutto   il  periodo  di  permanenza  nel  Nucleo  di
valutazione, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze
che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse.
All'atto  dell'accettazione dell'incarico, i componenti estranei alla
pubblica  amministrazione  dovranno rilasciare apposita dichiarazione
attestante  l'inesistenza di cause di incompatibilita' con l'incarico
assunto  ovvero  di  condizioni  di  conflitto di interesse in ordine
all'attivita'  del  Nucleo di valutazione. La sopravvenienza, durante
l'esecuzione   dell'incarico,   di   ragioni  di  incompatibilita'  o
condizioni  di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso,
costituisce causa di decadenza dall'incarico.
  8.  Tutti  i  componenti  del  Nucleo  devono  osservare il segreto
d'ufficio  ed  astenersi  dalla  trattazione di affari nei quali essi
stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.
  9. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 e' causa
di decadenza dall'incarico.