Art. 7. Trattamento economico e di missione 1. Con successivo decreto del Sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, sono determinati gli emolumenti spettanti ai componenti interni ed esterni del Nucleo, da corrispondere dalla data di effettiva presa in servizio. 2. Ai componenti esterni del Nucleo potra' essere corrisposto un compenso correlato all'impegno lavorativo e alla qualificazione professionale entro i limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, come modificata e integrata dalla successiva direttiva del 24 aprile 2001 richiamata in premessa. 3. Alla revisione dei criteri di determinazione dei trattamenti economici di cui al presente decreto si puo' provvedere con cadenza quadriennale. 4. Ai componenti del Nucleo sara' corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Coordinatore e debitamente documentate. Ai membri del Nucleo e' attribuito il trattamento di missione dei dirigenti di seconda fascia.