Art. 7.

                 Trattamento economico e di missione


  1.  Con successivo decreto del Sottosegretario della presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  Segretario  del CIPE, sono determinati gli
emolumenti  spettanti ai componenti interni ed esterni del Nucleo, da
corrispondere dalla data di effettiva presa in servizio.
  2.  Ai  componenti  esterni del Nucleo potra' essere corrisposto un
compenso  correlato  all'impegno  lavorativo  e  alla  qualificazione
professionale  entro  i  limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2, della
direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre
1999,  come  modificata e integrata dalla successiva direttiva del 24
aprile 2001 richiamata in premessa.
  3.  Alla  revisione  dei  criteri di determinazione dei trattamenti
economici  di  cui al presente decreto si puo' provvedere con cadenza
quadriennale.
  4.  Ai  componenti  del  Nucleo sara' corrisposto il rimborso delle
spese  di  missione  preventivamente  autorizzate  dal Coordinatore e
debitamente  documentate.  Ai  membri  del  Nucleo  e'  attribuito il
trattamento di missione dei dirigenti di seconda fascia.