Art. 3.


          Modalita' di aggiornamento e formazione continua


  1.  Il  prodotto  formativo  viene  definito  nei contenuti e nella
tipologia dal comitato paritetico di cui all'art. 4.
  2.  I  crediti  formativi sono attribuiti in conformita' ai criteri
stabiliti  dalla  Commissione  nazionale  per  la formazione continua
(CNFC).