Art. 4.


                     Attivita' di coordinamento


  1. E' istituito un Comitato paritetico composto da:
   a)  tre  rappresentanti  del  Dipartimento per la sanita' pubblica
veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione
generale  della  sicurezza degli alimenti e della nutrizione, tra cui
il direttore dell'ufficio nutrizione;
   b)   tre   rappresentanti   della  Commissione  nazionale  per  la
formazione  continua, tra cui un funzionario della Direzione generale
delle  risorse  umane  e  professioni  sanitarie  e  il  Responsabile
amministrativo-gestionale della Commissione stessa;
   c)  sei rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano.
  Il comitato paritetico:
   definisce  gli  obiettivi  in  coerenza  con le finalita' indicate
all'art. 1;
   concorda  il  programma di formazione standard a livello nazionale
da  realizzarsi  anche  attraverso  interventi  formativi  a distanza
(FAD);
   assicura  il  monitoraggio  delle  attivita' formative realizzate,
fornendo adeguata informazione semestrale sull'esito delle stesse;
   definisce   gli   indicatori   «attesi»   (outcome)  in  relazione
all'incremento   della   diagnosi   precoce  della  malattia  celiaca
dell'adulto e del bambino.
  Ai  componenti  del  comitato  paritetico non spettano compensi per
l'attivita'  svolta  nell'ambito dello stesso comitato. Alle spese di
funzionamento  del  comitato  si  provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio dell'Amministrazione presso la quale viene
istituito,  con esclusione del trattamento dei missione eventualmente
spettante  ai componenti, che rimane a carico dell'Amministrazione di
appartenenza degli stessi.