Art. 4. Attivita' di coordinamento 1. E' istituito un Comitato paritetico composto da: a) tre rappresentanti del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, tra cui il direttore dell'ufficio nutrizione; b) tre rappresentanti della Commissione nazionale per la formazione continua, tra cui un funzionario della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie e il Responsabile amministrativo-gestionale della Commissione stessa; c) sei rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il comitato paritetico: definisce gli obiettivi in coerenza con le finalita' indicate all'art. 1; concorda il programma di formazione standard a livello nazionale da realizzarsi anche attraverso interventi formativi a distanza (FAD); assicura il monitoraggio delle attivita' formative realizzate, fornendo adeguata informazione semestrale sull'esito delle stesse; definisce gli indicatori «attesi» (outcome) in relazione all'incremento della diagnosi precoce della malattia celiaca dell'adulto e del bambino. Ai componenti del comitato paritetico non spettano compensi per l'attivita' svolta nell'ambito dello stesso comitato. Alle spese di funzionamento del comitato si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione presso la quale viene istituito, con esclusione del trattamento dei missione eventualmente spettante ai componenti, che rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza degli stessi.