IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65; Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990; Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012; Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, con la quale e' confermato l'impegno dell'Unione europea per l'attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e nella successiva citata decisione 2002/358/CE; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 di ratifica del Protocollo di Kyoto; Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»; Vista la delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007 «Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002»; Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che al comma 1110 ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (nel seguito: Fondo Kyoto); Visto il comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un decreto per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, nel rispetto delle condizioni di tasso, di durata e di destinazione soggettiva fissate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il citato comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati; Visti i comma da 1112 a 1114 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno individuato le misure da finanziare prioritariamente per il triennio 2007-2009 e destinato al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio, la somma di 200 milioni di euro all'anno e, in eventuale aggiunta, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo che le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati siano destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo Kyoto stesso; Visto il comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito: CDP S.p.A.), rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalita' di gestione, dando facolta' alla stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati di uno o piu' istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale; Visto l'art. 2, comma 124, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che, introduce all'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera f-bis) recante: «pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste»; Visto l'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, hanno diritto di accesso agli incentivi di cui ai comma da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata; Visti i comma 345 e 346 della legge relativi all'incentivazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, e i comma 358 e 359 della legge relativi all'incentivazione di motori ad alta efficienza; Visto il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008-2011 nella parte in cui si prevede la reiterazione delle suddette misure; Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che recepisce la summenzionata direttiva definendo misure atte a promuovere e sviluppare anche ai fini di tutela ambientale la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia basata su una domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali; Visti i decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministro per le attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione del risparmio energetico negli usi finali: «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale; Visto il decreto 21 dicembre 2007, emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»; Visto il decreto 19 febbraio 2007 recante «Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 febbraio 2008; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti.