IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  Convenzione  Quadro  delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal
Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
  Visto  il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso
della  Terza  Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti
Climatici  secondo  il  quale i Paesi industrializzati si impegnano a
ridurre,  per  il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas
ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;
  Vista  la  decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE,
riguardante  l'approvazione,  a  nome  della  Comunita'  europea, del
Protocollo  di  Kyoto  allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite  sui  Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla
riduzione  delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%
rispetto  ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e
il 2012;
  Vista  la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, con la
quale  e'  confermato  l'impegno dell'Unione europea per l'attuazione
degli  obblighi  di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di
Kyoto e nella successiva citata decisione 2002/358/CE;
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 di ratifica del Protocollo di
Kyoto;
  Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle
Linee  Guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra»;
  Vista  la delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007 «Aggiornamento
della delibera CIPE n. 123/2002»;
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  che  istituisce un sistema per lo
scambio  di  quote  di  emissione  di  anidride carbonica nell'Unione
europea;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni
dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e),
della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, che al comma 1110 ha
istituito  un  apposito  Fondo  rotativo  per  il finanziamento delle
misure  finalizzate  all'attuazione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla
Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici,
fatto  a  Kyoto  l'11  dicembre  1997,  reso esecutivo dalla legge 1°
giugno  2002,  n.  120,  previste  dalla  delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, e successivi aggiornamenti (nel seguito: Fondo Kyoto);
  Visto  il  comma  1111  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede  l'adozione,  da  parte  del  Ministro  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, di un decreto per
l'individuazione  delle  modalita' di erogazione dei finanziamenti da
concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, nel rispetto delle
condizioni  di  tasso, di durata e di destinazione soggettiva fissate
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  citato  comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati;
  Visti  i comma da 1112 a 1114 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che hanno individuato le misure da finanziare prioritariamente per il
triennio 2007-2009 e destinato al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio,
la somma di 200 milioni di euro all'anno e, in eventuale aggiunta, le
risorse  di  cui  all'art.  2, comma 3, della legge 2 giugno 2002, n.
120, prescrivendo che le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati
siano destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo
Kyoto stesso;
  Visto  il  comma  1115  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 che,
nell'istituire  il  Fondo  Kyoto  presso la Cassa depositi e prestiti
S.p.A. (nel seguito: CDP S.p.A.), rimanda ad apposita convenzione per
la  definizione  delle  modalita'  di  gestione,  dando facolta' alla
stessa  CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per
tutti  gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati di
uno  o  piu' istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche
in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;
  Visto  l'art.  2,  comma  124, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge  finanziaria  2008),  che,  introduce  all'art. 1, comma 1112,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, la lettera f-bis) recante:
«pratiche   di  gestione  forestale  sostenibile  attuate  attraverso
interventi  diretti  a  ridurre  il  depauperamento  dello  stock  di
carbonio nei suoli forestali e nelle foreste»;
  Visto  l'art.  2,  comma  152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge  finanziaria  2008)  che  dispone che la produzione di energia
elettrica  da  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili, entrati in
esercizio  in  data  successiva al 31 dicembre 2008, hanno diritto di
accesso  agli incentivi di cui ai comma da 143 a 157 a condizione che
i  medesimi  impianti  non  beneficino di altri incentivi pubblici di
natura  nazionale,  regionale, locale o comunitaria in conto energia,
in   conto   capitale  o  in  conto  interessi  con  capitalizzazione
anticipata;
  Visti  i comma 345 e 346 della legge relativi all'incentivazione di
interventi  di  riqualificazione energetica di edifici esistenti, e i
comma  358 e 359 della legge relativi all'incentivazione di motori ad
alta efficienza;
  Visto  il  Documento  di  Programmazione  Economica  e  Finanziaria
2008-2011  nella  parte  in  cui  si  prevede  la  reiterazione delle
suddette misure;
  Vista   la   direttiva  2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,    dell'11   febbraio   2004,   sulla   promozione   della
cogenerazione  basata  su  una  domanda  di  calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
  Visto  il  decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che recepisce
la  summenzionata  direttiva  definendo  misure  atte  a promuovere e
sviluppare  anche  ai  fini  di tutela ambientale la cogenerazione ad
alto  rendimento di calore ed energia basata su una domanda di calore
utile e sul risparmio di energia primaria con particolare riferimento
alle condizioni climatiche nazionali;
  Visti  i  decreti  20  luglio  2004  emanati  dal  Ministro  per le
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la  promozione del
risparmio energetico negli usi finali:
   «Nuova  individuazione  degli  obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio  energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili, di cui
all'art.  16,  comma  4,  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164»;
   «Nuova    individuazione    degli   obiettivi   quantitativi   per
l'incremento  dell'efficienza energetica negli usi finali di energia,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79»;
  Vista  la legge 29 novembre 2007, n. 222, conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159, recante
interventi  urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale;
  Visto  il  decreto  21  dicembre  2007,  emanato dal Ministro dello
sviluppo  economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare, recante «Revisione e aggiornamento
dei  decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza
energetica  degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili»;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre 2006, n. 311, recante
«Disposizioni  correttive  ed  integrative  al decreto legislativo 19
agosto  2005,  n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
  Visto  il decreto 19 febbraio 2007 recante «Criteri e modalita' per
incentivare  la  produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica  della  fonte  solare,  in  attuazione  dell'art.  7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea
del  15  dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella seduta del 28 febbraio
2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto disciplina le modalita' di erogazione dei
finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a
sostegno  delle  misure  finalizzate all'attuazione del Protocollo di
Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici,  fatto  a  Kyoto  l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del
19  dicembre  2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2003, e successivi aggiornamenti.