Art. 10.
                Massimali del finanziamento agevolato

  1.  Nel  rispetto  delle  tipologie  di  costo  ammissibile  di cui
all'art.  7,  comma  1,  il  massimale del finanziamento agevolato e'
determinato, per misura, come segue:
   a)  «Misura  microcogenerazione diffusa» di cui al precedente art.
6,  comma  2, lettera a): e' pari al prodotto tra la potenza nominale
dell'impianto,  il  costo unitario massimo ammissibile indicato nella
tabella  allegata  di  cui  all'art.  8, comma 1, e la percentuale di
agevolazione di cui all'art. 9, comma 2.
   b)  «Misura rinnovabili» per gli investimenti di cui al precedente
art.  6,  comma  2,  lettera  b):  e' pari al prodotto tra la potenza
nominale   dell'impianto,   il  costo  unitario  massimo  ammissibile
indicato  nella  tabella  allegata  di  cui all'art. 8, comma 1, e la
percentuale  di  agevolazione  di  cui  all'art.  9, comma 2. Per gli
interventi  di  cui  all'art.  6,  comma  2, lettera b), punto 4, nel
calcolo  anzidetto  la  potenza  e'  sostituita  dalla  superficie di
apertura.
   c) «Misura motori elettrici» di cui al precedente art. 6, comma 2,
lettera  c):  e' pari al prodotto tra il numero di motori sostituiti,
il costo unitario massimo ammissibile indicato nella tabella allegata
di  cui  all'art. 8, comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui
all'art. 9, comma 2.
  2.   Per   la   «Misura  protossido  di  azoto»  il  massimale  del
finanziamento   agevolato   non   puo'   essere   superiore  ad  euro
1.000.000,00  moltiplicato  per la percentuale di agevolazione di cui
all'art.  9,  comma  2; per la «Misura usi finali» di cui all'art. 6,
comma 2, lettera d), punto 1, lettera d) punto 2, I e II il massimale
del  finanziamento  agevolato  non  puo'  essere  superiore  ad  euro
1.500.000,00  moltiplicato  per la percentuale di agevolazione di cui
all'art.  9,  comma  2; per la «Misura usi finali» di cui all'art. 6,
comma  2,  lettera  d)  punto  2,  III il massimale del finanziamento
agevolato   non   puo'   essere   superiore   ad  euro  10.000.000,00
moltiplicato  per  la  percentuale di agevolazione di cui all'art. 9,
comma 2.
  3.  Qualora  l'intervento  proposto  presenti le caratteristiche di
«sistema integrato», cosi' come definito alla lettera h) dell'art. 2,
il  massimale  del finanziamento agevolato, comunque nel rispetto dei
comma   1   e  2  del  presente  articolo,  non  puo'  superare  euro
1.500.000,00.  In  tali  casi,  la domanda dovra' evidenziare i costi
distinti per intervento.
  4.  I massimali del finanziamento agevolato, di cui ai comma 1, 2 e
3  del  presente articolo, sono da considerarsi al netto dell'imposta
sul valore aggiunto.
  5.  I  massimali  di  cui ai precedenti comma, ove le condizioni di
mercato  lo  richiedessero, possono essere modificati con decreto del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico.