Art. 10. Massimali del finanziamento agevolato 1. Nel rispetto delle tipologie di costo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, il massimale del finanziamento agevolato e' determinato, per misura, come segue: a) «Misura microcogenerazione diffusa» di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a): e' pari al prodotto tra la potenza nominale dell'impianto, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella tabella allegata di cui all'art. 8, comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. b) «Misura rinnovabili» per gli investimenti di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b): e' pari al prodotto tra la potenza nominale dell'impianto, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella tabella allegata di cui all'art. 8, comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. Per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), punto 4, nel calcolo anzidetto la potenza e' sostituita dalla superficie di apertura. c) «Misura motori elettrici» di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera c): e' pari al prodotto tra il numero di motori sostituiti, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella tabella allegata di cui all'art. 8, comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. 2. Per la «Misura protossido di azoto» il massimale del finanziamento agevolato non puo' essere superiore ad euro 1.000.000,00 moltiplicato per la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; per la «Misura usi finali» di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 1, lettera d) punto 2, I e II il massimale del finanziamento agevolato non puo' essere superiore ad euro 1.500.000,00 moltiplicato per la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; per la «Misura usi finali» di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) punto 2, III il massimale del finanziamento agevolato non puo' essere superiore ad euro 10.000.000,00 moltiplicato per la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. 3. Qualora l'intervento proposto presenti le caratteristiche di «sistema integrato», cosi' come definito alla lettera h) dell'art. 2, il massimale del finanziamento agevolato, comunque nel rispetto dei comma 1 e 2 del presente articolo, non puo' superare euro 1.500.000,00. In tali casi, la domanda dovra' evidenziare i costi distinti per intervento. 4. I massimali del finanziamento agevolato, di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo, sono da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 5. I massimali di cui ai precedenti comma, ove le condizioni di mercato lo richiedessero, possono essere modificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.