Art. 11.
              Disciplina speciale per la Misura ricerca

  1.  Sono ammesse al finanziamento agevolato le attivita' di ricerca
precompetitiva  per  lo  sviluppo  di  tecnologie  innovative  per la
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  per la produzione e
separazione  e  accumulo  di  idrogeno, per lo sviluppo di materiali,
componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile.
  2.  Possono  fare istanza di accesso al finanziamento agevolato gli
istituti   superiori   di  ricerca,  sia  pubblici  che  privati,  le
universita'  e  i  loro  consorzi. Sono ammessi al beneficio erariale
anche i soggetti appositamente costituiti, anche in compartecipazione
pubblico-privata,   per   la   creazione  di  spinn-off  al  fine  di
valorizzare i risultati della ricerca.
  3.  Il  massimale  di  finanziamento  agevolato  per il progetto di
ricerca  non  puo' essere superiore a 1.000.000,00 di euro e comunque
non  puo'  superare  il 50% dei costi ammissibili cosi' come definiti
dal successivo comma 4 del presente articolo.
  4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi:
   a)  costi  di  personale  adibito  esclusivamente  ad attivita' di
ricerca;
   b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente per
le attivita' di ricerca;
   c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di
licenza strettamente necessari ed attinenti all'attivita' di ricerca;
   d)   costi   di   materiali,  forniture  e  prodotti  direttamente
imputabili all'attivita' di ricerca.