Art. 11. Disciplina speciale per la Misura ricerca 1. Sono ammesse al finanziamento agevolato le attivita' di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile. 2. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato gli istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati, le universita' e i loro consorzi. Sono ammessi al beneficio erariale anche i soggetti appositamente costituiti, anche in compartecipazione pubblico-privata, per la creazione di spinn-off al fine di valorizzare i risultati della ricerca. 3. Il massimale di finanziamento agevolato per il progetto di ricerca non puo' essere superiore a 1.000.000,00 di euro e comunque non puo' superare il 50% dei costi ammissibili cosi' come definiti dal successivo comma 4 del presente articolo. 4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi: a) costi di personale adibito esclusivamente ad attivita' di ricerca; b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente per le attivita' di ricerca; c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed attinenti all'attivita' di ricerca; d) costi di materiali, forniture e prodotti direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.