Art. 12.
  Disciplina speciale per la Misura gestione forestale sostenibile

  1.  Sono  ammessi  al finanziamento agevolato, a valere sulla prima
annualita'   del  Fondo,  i  progetti  regionali  che  presentano  la
finalita'   di   identificare   interventi   diretti   a  ridurre  il
depauperamento  dello  stock  di carbonio nei suoli forestali e nelle
foreste.
  2.  Possono  fare  istanza di accesso al finanziamento agevolato le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Il massimale di finanziamento agevolato per la finalizzazione di
progettazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello
stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste non puo' essere
superiore a 500.000,00 euro.
  4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi:
   a) costi di personale;
   b)  costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente ai
fini della progettazione;
   c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di
licenza strettamente necessari ed attinenti all'attivita' di gestione
forestale.