Art. 12. Disciplina speciale per la Misura gestione forestale sostenibile 1. Sono ammessi al finanziamento agevolato, a valere sulla prima annualita' del Fondo, i progetti regionali che presentano la finalita' di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste. 2. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3. Il massimale di finanziamento agevolato per la finalizzazione di progettazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste non puo' essere superiore a 500.000,00 euro. 4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi: a) costi di personale; b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente ai fini della progettazione; c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed attinenti all'attivita' di gestione forestale.