Art. 13.
                            Cumulabilita'

  1. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del precedente art.
9,  le  agevolazioni  di  cui al presente decreto sono cumulabili con
agevolazioni  contributive  o finanziarie previste da altre normative
comunitarie,  nazionali  e  regionali  entro  le  intensita' di aiuto
massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo
quanto  stabilito  dall'art.  2,  comma  152, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.