Art. 13. Cumulabilita' 1. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del precedente art. 9, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensita' di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.