Art. 16. Istruttoria 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 7 e 8, l'istruttoria della domanda di ammissione al finanziamento agevolato si compone delle seguenti sub-fasi: a) istruttoria preliminare: verifica, in base all'ordine cronologico di ricevimento, della correttezza e della completezza documentale della domanda, della sussistenza delle condizioni di procedibilita' per l'accesso alle agevolazioni, nonche' della disponibilita' delle risorse ai sensi del precedente art. 4; b) istruttoria tecnica: e' costituita dalla verifica inerente la validita' tecnica del progetto presentato e la relativa ammissibilita' e congruita' dei costi relativamente ai progetti che hanno superato la precedente istruttoria preliminare; c) istruttoria economico-finanziaria: e' rappresentata dalle verifiche inerenti l'affidabilita' economico-finanziaria, al fine di accertare la possibilita' dei beneficiari di far fronte agli impegni finanziari che deriveranno dalla stipula del contratto di finanziamento agevolato. Per i soggetti beneficiari di cui alle lettere i), j), k) e m) del precedente art. 2, si fa riferimento alla valutazione di affidabilita' economico-finanziaria predisposta secondo le regole generalmente utilizzate nel sistema bancario. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2, lettera l), sono verificati i presupposti per l'indebitamento di cui alla vigente normativa secondo le indicazioni ed i parametri forniti da CDP S.p.A. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce le modalita' di espletamento riguardanti l'istruttoria preliminare, tecnica e finanziaria. La procedura di cui al presente articolo deve realizzarsi normalmente in un tempo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 2. Per lo svolgimento della procedura di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e' istituita una Commissione di valutazione, presso la Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero la quale porra' in essere i necessari atti, anche di natura organizzativa, al fine di espletare con efficienza ed economicita' quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. A tal fine la Commissione di valutazione e' nominata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' composta da cinque membri effettivi e da tre membri supplenti, di cui: tre effettivi e un supplente designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; due effettivi e un supplente designati dal Ministero dello sviluppo economico. La Commissione e' coadiuvata nell'esercizio delle sue funzioni da una segreteria tecnica, individuata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composta da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico integrata da funzionari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). L'attuazione del presente comma non comporta oneri per il bilancio dello Stato e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) svolge le suddette attivita', senza oneri, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali. 3. Per le Regioni o Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, l'istruttoria di cui al presente articolo e' svolta con modalita' definite da ogni singola Regione e Provincia autonoma. 4. Per quanto concerne l'istruttoria tecnica di cui al precedente punto b) del comma 1, la valutazione delle istanze avviene sulla base delle prescrizioni minime allegate al presente decreto nonche' sulla base degli eventuali criteri di valutazione aggiuntivi di cui al precedente art. 6, comma 3. 5. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' di cui ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, a chiusura della fase istruttoria, predispongono ed inviano alla CDP spa l'elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica.