Art. 16.
                             Istruttoria

  1.  Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 7 e 8,
l'istruttoria  della domanda di ammissione al finanziamento agevolato
si compone delle seguenti sub-fasi:
   a)   istruttoria   preliminare:   verifica,   in  base  all'ordine
cronologico  di  ricevimento,  della  correttezza e della completezza
documentale  della  domanda,  della  sussistenza  delle condizioni di
procedibilita'   per   l'accesso  alle  agevolazioni,  nonche'  della
disponibilita' delle risorse ai sensi del precedente art. 4;
   b)  istruttoria  tecnica: e' costituita dalla verifica inerente la
validita'   tecnica   del   progetto   presentato   e   la   relativa
ammissibilita'  e  congruita' dei costi relativamente ai progetti che
hanno superato la precedente istruttoria preliminare;
   c)   istruttoria  economico-finanziaria:  e'  rappresentata  dalle
verifiche  inerenti l'affidabilita' economico-finanziaria, al fine di
accertare  la possibilita' dei beneficiari di far fronte agli impegni
finanziari   che   deriveranno   dalla   stipula   del  contratto  di
finanziamento  agevolato.  Per  i  soggetti  beneficiari  di cui alle
lettere i), j), k) e m) del precedente art. 2, si fa riferimento alla
valutazione   di   affidabilita'   economico-finanziaria  predisposta
secondo  le  regole generalmente utilizzate nel sistema bancario. Per
quanto  riguarda  i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2,
lettera  l), sono verificati i presupposti per l'indebitamento di cui
alla  vigente normativa secondo le indicazioni ed i parametri forniti
da CDP S.p.A.
  Fatto  salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la Convenzione
di  cui  all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
definisce  le  modalita'  di  espletamento  riguardanti l'istruttoria
preliminare,  tecnica  e finanziaria. La procedura di cui al presente
articolo  deve realizzarsi normalmente in un tempo di 45 giorni dalla
data di ricevimento della domanda.
  2.  Per  lo  svolgimento della procedura di cui al comma 1, lettera
b),   del   presente   articolo,  e'  istituita  una  Commissione  di
valutazione, presso la Direzione generale per la ricerca ambientale e
lo sviluppo del Ministero la quale porra' in essere i necessari atti,
anche di natura organizzativa, al fine di espletare con efficienza ed
economicita' quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. A tal
fine   la  Commissione  di  valutazione  e'  nominata  dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, ed e'
composta  da  cinque  membri  effettivi e da tre membri supplenti, di
cui:   tre   effettivi   e   un  supplente  designati  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; due effettivi
e  un  supplente designati dal Ministero dello sviluppo economico. La
Commissione  e'  coadiuvata  nell'esercizio delle sue funzioni da una
segreteria   tecnica,   individuata   con   decreto   del   Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, composta da
funzionari  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e  del  Ministero dello sviluppo economico integrata da
funzionari  dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA).  L'attuazione  del  presente  comma non comporta oneri per il
bilancio  dello  Stato  e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente   (ENEA)   svolge  le  suddette  attivita',  senza  oneri,
nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.
  3.  Per  le  Regioni  o Province autonome che si sono avvalse della
facolta'  prevista  ai  comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto,
l'istruttoria  di  cui  al  presente articolo e' svolta con modalita'
definite da ogni singola Regione e Provincia autonoma.
  4.  Per  quanto concerne l'istruttoria tecnica di cui al precedente
punto b) del comma 1, la valutazione delle istanze avviene sulla base
delle  prescrizioni minime allegate al presente decreto nonche' sulla
base  degli  eventuali  criteri  di  valutazione aggiuntivi di cui al
precedente art. 6, comma 3.
  5.  Le  Regioni  e  Province  autonome  che  si  sono avvalse della
facolta'  di  cui  ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, a
chiusura  della  fase  istruttoria, predispongono ed inviano alla CDP
spa l'elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura
e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica.