Art. 17. Decreto di ammissione all'agevolazione 1. La CDP S.p.A., a chiusura della fase istruttoria, predispone ed invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico un elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'elenco e della relazione trasmessa dalla CDP S.p.A. ai sensi del comma precedente, emana il decreto di ammissione all'agevolazione, trasmettendolo alla CDP S.p.A. che provvede alla relativa notifica al soggetto beneficiario. 3. L'emanazione del decreto di ammissione all'agevolazione avviene fino ad esaurimento delle risorse assegnate su base annua ai sensi del precedente art. 4. L'eventuale indisponibilita' delle risorse per il ciclo di programmazione cui si riferisce la domanda, comporta l'emanazione di un provvedimento di diniego, che non preclude la ripresentazione della medesima domanda per un ciclo di programmazione successivo. 4. A seguito della ricezione del decreto di ammissione al finanziamento agevolato, la CDP S.p.A. invita il soggetto beneficiario ad avviare le procedure per il perfezionamento dei relativi contratti di finanziamento, assegnando un termine perentorio, pena la decadenza dal beneficio erariale. 5. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, provvedono con propri atti, a definire l'ammissione al finanziamento fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico l'elenco dei finanziamenti agevolati concessi.