Art. 17.
               Decreto di ammissione all'agevolazione

  1.  La CDP S.p.A., a chiusura della fase istruttoria, predispone ed
invia  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed al Ministero dello sviluppo economico un elenco delle domande
ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredato di
relazione esplicativa sintetica.
  2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  sulla  base  dell'elenco e della relazione trasmessa dalla CDP
S.p.A.  ai sensi del comma precedente, emana il decreto di ammissione
all'agevolazione,  trasmettendolo  alla  CDP S.p.A. che provvede alla
relativa notifica al soggetto beneficiario.
  3.  L'emanazione del decreto di ammissione all'agevolazione avviene
fino  ad  esaurimento  delle risorse assegnate su base annua ai sensi
del precedente art. 4. L'eventuale indisponibilita' delle risorse per
il  ciclo  di  programmazione  cui  si riferisce la domanda, comporta
l'emanazione  di  un  provvedimento  di  diniego, che non preclude la
ripresentazione della medesima domanda per un ciclo di programmazione
successivo.
  4.   A  seguito  della  ricezione  del  decreto  di  ammissione  al
finanziamento   agevolato,   la   CDP   S.p.A.   invita  il  soggetto
beneficiario  ad  avviare  le  procedure  per  il perfezionamento dei
relativi   contratti   di   finanziamento,   assegnando   un  termine
perentorio, pena la decadenza dal beneficio erariale.
  5.  Le  Regioni  e  Province  autonome  che  si  sono avvalse della
facolta'  prevista  ai  comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto,
provvedono  con propri atti, a definire l'ammissione al finanziamento
fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 3 del presente articolo. Le
Regioni  e le Province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare ed al Ministero dello
sviluppo economico l'elenco dei finanziamenti agevolati concessi.