Art. 18. Tempi e modalita' di realizzazione degli investimenti ammessi 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7, l'avvenuto inizio dei lavori con lettera raccomandata a.r., specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attivita'. 2. I lavori di realizzazione dell'investimento devono terminare entro e non oltre: a) i successivi 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 2, I, salvo richiesta di proroga accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma 3; b) i successivi 12 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 2, II e III, salvo richiesta di proroga accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma 3; c) i successivi 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d) punto 1 ed e), salvo richiesta di proroga accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma 3. Nel caso di «sistemi integrati» di cui all'art. 2, lettera h), i lavori di realizzazione dell'investimento devono terminare entro e non oltre il periodo relativo all'intervento per cui e' previsto il massimo tempo di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito alle precedenti lettere a), b) e c). 3. L'istanza di proroga del termine di fine lavori, che comunque non puo' essere superiore a ulteriori 180 giorni solari, debitamente sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonche' corredata, ove gia' esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, deve essere trasmessa alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7, con lettera raccomandata a.r., e pervenire entro l'originario termine di fine lavori. L'eventuale proroga deve essere accordata dalla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalle Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, che ne danno comunicazione al soggetto beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. Nel silenzio, entro detto termine, la proroga e' da intendersi accordata nei limiti del periodo richiesto. 4. Eventuali significativi aggiornamenti della originaria pianificazione sequenziale e temporale delle attivita' (cronoprogramma), che comunque rispettino i termini di cui ai precedenti comma 2 e 3, devono essere comunicati tempestivamente alla CDP S.p.A. per la eventuale presa d'atto; per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7 per le eventuali deliberazioni secondo il loro ordinamento.