Art. 18.
    Tempi e modalita' di realizzazione degli investimenti ammessi

  1.  I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla CDP S.p.A.
o,  per  le  Regioni  e  le  Province autonome che si sono avvalse di
quanto  previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art.
4,  comma  7,  l'avvenuto  inizio dei lavori con lettera raccomandata
a.r.,  specificandone  la  data  e  allegando  copia  del  verbale di
consegna lavori o della denuncia di inizio attivita'.
  2.  I  lavori  di  realizzazione dell'investimento devono terminare
entro e non oltre:
   a)  i successivi 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento
del  contratto  di  finanziamento agevolato per gli interventi di cui
all'art.  6,  comma  2,  lettera  d),  punto 2, I, salvo richiesta di
proroga  accordata  dal  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma
3;
   b)  i successivi 12 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento
del  contratto  di  finanziamento agevolato per gli interventi di cui
all'art.  6,  comma 2, lettera d), punto 2, II e III, salvo richiesta
di  proroga  accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma
3;
   c)  i  successivi 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento
del  contratto  di  finanziamento agevolato per gli interventi di cui
all'art.  6,  comma  2,  lettere  a), b), c), d) punto 1 ed e), salvo
richiesta  di  proroga  accordata dal Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  secondo  quanto  previsto dal
successivo comma 3.
  Nel  caso  di  «sistemi integrati» di cui all'art. 2, lettera h), i
lavori  di  realizzazione  dell'investimento devono terminare entro e
non  oltre  il periodo relativo all'intervento per cui e' previsto il
massimo  tempo di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito alle
precedenti lettere a), b) e c).
  3.  L'istanza  di  proroga del termine di fine lavori, che comunque
non  puo' essere superiore a ulteriori 180 giorni solari, debitamente
sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonche' corredata,
ove  gia' esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, deve essere
trasmessa  alla  CDP  S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome
che  si  sono  avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai
soggetti di cui all'art. 4, comma 7, con lettera raccomandata a.r., e
pervenire  entro  l'originario  termine  di  fine lavori. L'eventuale
proroga deve essere accordata dalla Direzione generale per la ricerca
ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare o dalle Regioni e le Province autonome che
si  sono  avvalse  di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, che ne
danno  comunicazione  al  soggetto  beneficiario  entro 30 giorni dal
ricevimento  dell'istanza  stessa. Nel silenzio, entro detto termine,
la  proroga  e'  da  intendersi  accordata  nei  limiti  del  periodo
richiesto.
  4.   Eventuali   significativi   aggiornamenti   della   originaria
pianificazione    sequenziale    e    temporale    delle    attivita'
(cronoprogramma),  che  comunque  rispettino  i  termini  di  cui  ai
precedenti comma 2 e 3, devono essere comunicati tempestivamente alla
CDP  S.p.A.  per  la  eventuale  presa  d'atto;  per  le Regioni e le
Province  autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4,
comma  7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7 per le eventuali
deliberazioni secondo il loro ordinamento.