Art. 19.
          Forma tecnica e condizioni generali ed economiche
                     dei finanziamenti agevolati

  1.  I  finanziamenti  agevolati  assumono  la  forma di prestiti di
scopo,  di  durata  non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a
rate   semestrali,   costanti  (metodo  francese),  posticipate,  con
applicazione del tasso fisso determinato dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  ai sensi del comma 1111 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  2.  L'ammortamento  dei  prestiti  decorre dal 1° gennaio dell'anno
successivo   al   perfezionamento   del  contratto  di  finanziamento
agevolato,  ovvero  dal  1°  luglio dello stesso anno per i contratti
conclusi nel primo semestre.
  3.  Per  le  erogazioni,  parziali  o  totali, dei prestiti in data
anteriore    all'inizio    dell'ammortamento,    gli   interessi   di
preammortamento  sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso
praticato  sul  prestito,  dalla  data dell'erogazione fino al giorno
precedente l'inizio dell'ammortamento.
  4.  Il  soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare il pagamento
di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla
data  di  inizio  dell'ammortamento  ed  entro e non oltre la data di
scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali
costanti   posticipate,   comprensive   di  quota  capitale  e  quota
interessi,  con  scadenza  al  30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun
anno, secondo il piano di ammortamento.
  5.   Nel  caso  di  ritardo  da  parte  del  soggetto  beneficiario
nell'effettuazione  di  qualsivoglia  pagamento  dovuto  in  base  al
contratto  di  finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad
altro   titolo,   a   qualsiasi   causa  attribuibile,  sono  dovuti,
sull'importo  non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse
legale.
  6.   E'   consentita   l'estinzione  anticipata  del  finanziamento
agevolato,   senza   oneri   o  commissioni  a  carico  del  soggetto
beneficiario.
  7.  Nel  rispetto  dei  precedenti  comma del presente articolo, la
circolare  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera s) fissa l'ulteriore
disciplina  sostanziale  e  procedurale, anche per cio' che attiene i
presupposti  istruttori  e  il regime delle garanzie da prestare, dei
finanziamenti  agevolati di cui al comma 1111 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.