Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Misura microcogenerazione diffusa»: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2007), alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa (solida, liquida, gassosa); b) «Misura rinnovabili»: installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' o calore; c) «Misura motori elettrici»: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza; d) «Misura usi finali»: risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia; e) «Misura protossido di azoto»: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura; f) «Misura ricerca»: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra; g) «ciclo di programmazione»: periodo di tempo di durata annuale con inizio il 1° gennaio e conclusione il 31 dicembre dello stesso anno; h) «sistemi integrati»: progetti di investimento che contemplano l'integrazione di interventi, comunque combinati, di cui alle misure definite nelle precedenti lettere a), b) e d), da realizzarsi nello stesso sito; i) «imprese»: tutti i soggetti, comprese le ESCo (Societa' di servizi energetici), le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilita', le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attivita' commerciale, industriale e nel settore dei servizi, comunque soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria; j) «persona fisica»: tutti i soggetti aventi capacita' giuridica diversi da quelli di cui alla lettera i) e k) che non esercitano abitualmente e continuativamente attivita' commerciale o comunque soggetta all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto; k) «persona giuridica privata»: tutti i soggetti diversi da quelli delle lettere i) e j) a cui e' riconosciuta la personalita' giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalita' giuridica; l) «soggetti pubblici»: regioni, province, comuni, comunita' montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalita' giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonche' gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi; m) «condominii»: condominii, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti almeno dieci unita' abitative; n) «investimento complessivo»: totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione dell'intervento; o) «tipologie di costo ammissibile»: voci di costo dell'investimento complessivo ammissibili ad agevolazione; p) «percentuale di agevolazione»: percentuale da applicare al totale generale dei costi ammissibili ed al totale del finanziamento agevolato richiesto di cui all'allegato e); q) «finanziamento agevolato»: capitale concedibile a prestito a valere sulle risorse del Fondo Kyoto calcolato secondo quanto previsto all'art. 9, comma 3; r) «potenza nominale»: e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata come la somma aritmetica delle potenze nominali dei singoli impianti; s) «Circolare»: Circolare applicativa, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta, d'intesa con la CDP S.p.A., per l'ulteriore attuazione di dettaglio del presente decreto; t) «intervento»: per le misure di cui al presente articolo lettera a), b) e d) limitatamente all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 2, si intende la realizzazione di singolo impianto in conformita' alle prescrizioni minime di cui agli allegati c); u) «Misura gestione forestale sostenibile»: progetti regionali per la finalizzazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste; v) «filiera corta»: biomassa ottenuta entro un raggio di 70 km dall'impianto che la utilizza per produrre energia cosi' come da art. 26, comma 4-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222; w) «biomassa vegetale solida»: si intende la biomassa vegetale solida prodotta nel territorio regionale o da filiera corta. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; x) «biocombustibili vegetali liquidi»: si intendono i biocombustibili vegetali liquidi di origine nazionale. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; y) «biogas»: si intende biogas di origine vegetale o da filiera corta. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;