Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
   a)  «Misura microcogenerazione diffusa»: installazione di impianti
di  microcogenerazione  ad  alto  rendimento elettrico e termico come
definiti  dal  decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. n. 54
del  6  marzo  2007),  alimentati  a  gas naturale, biomassa vegetale
solida,  biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione
gas naturale-biomassa (solida, liquida, gassosa);
   b)  «Misura  rinnovabili»:  installazione  di  impianti di piccola
taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione
di elettricita' o calore;
   c)  «Misura  motori  elettrici»: sostituzione dei motori elettrici
industriali  con  potenza  nominale  superiore a 90 kWe con motori ad
alta efficienza;
   d)   «Misura   usi  finali»:  risparmio  energetico  e  incremento
dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
   e)  «Misura  protossido di azoto»: eliminazione delle emissioni di
protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura;
   f)  «Misura  ricerca»:  progetti  pilota  di ricerca e sviluppo di
nuove  tecnologie  e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad
emissioni zero di gas ad effetto serra;
   g)  «ciclo  di programmazione»: periodo di tempo di durata annuale
con  inizio  il  1° gennaio e conclusione il 31 dicembre dello stesso
anno;
   h)  «sistemi  integrati»: progetti di investimento che contemplano
l'integrazione  di interventi, comunque combinati, di cui alle misure
definite  nelle  precedenti lettere a), b) e d), da realizzarsi nello
stesso sito;
   i)  «imprese»:  tutti  i  soggetti,  comprese le ESCo (Societa' di
servizi  energetici), le imprese agricole e forestali, le imprese che
esercitano  servizi  di  pubblica utilita', le imprese che esercitano
abitualmente e continuativamente attivita' commerciale, industriale e
nel   settore   dei   servizi,   comunque   soggette  all'imposizione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sia sotto forma individuale che
societaria;
   j)  «persona  fisica»: tutti i soggetti aventi capacita' giuridica
diversi  da  quelli  di  cui  alla lettera i) e k) che non esercitano
abitualmente  e  continuativamente  attivita'  commerciale o comunque
soggetta all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto;
   k) «persona giuridica privata»: tutti i soggetti diversi da quelli
delle lettere i) e j) a cui e' riconosciuta la personalita' giuridica
ai  sensi  della  normativa  vigente,  comprese  le  fondazioni  e le
associazioni con personalita' giuridica;
   l)  «soggetti  pubblici»:  regioni,  province,  comuni,  comunita'
montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalita'
giuridica  pubblica,  incluse le associazioni, le unioni e i consorzi
tra  enti  locali,  le  agenzie  regionali  o locali per il risparmio
energetico  nonche'  gli  istituti  universitari  e  gli  istituti di
ricerca compresi i loro consorzi;
   m)  «condominii»:  condominii, ai sensi del Libro III, Titolo VII,
Capo   II   del  codice  civile,  comprendenti  almeno  dieci  unita'
abitative;
   n)  «investimento  complessivo»: totale dei costi da sostenere per
la completa realizzazione dell'intervento;
   o)    «tipologie    di   costo   ammissibile»:   voci   di   costo
dell'investimento complessivo ammissibili ad agevolazione;
   p)  «percentuale  di  agevolazione»:  percentuale  da applicare al
totale  generale dei costi ammissibili ed al totale del finanziamento
agevolato richiesto di cui all'allegato e);
   q)  «finanziamento  agevolato»:  capitale concedibile a prestito a
valere  sulle  risorse  del  Fondo  Kyoto  calcolato  secondo  quanto
previsto all'art. 9, comma 3;
   r)  «potenza  nominale»:  e'  la  potenza elettrica dell'impianto,
determinata  come  la  somma  aritmetica  delle  potenze nominali dei
singoli impianti;
   s) «Circolare»: Circolare applicativa, da emanarsi entro 60 giorni
dalla  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che il Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministero  dello sviluppo economico, adotta, d'intesa con la
CDP  S.p.A.,  per  l'ulteriore  attuazione  di dettaglio del presente
decreto;
   t) «intervento»: per le misure di cui al presente articolo lettera
a),  b)  e d) limitatamente all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 2,
si  intende  la realizzazione di singolo impianto in conformita' alle
prescrizioni minime di cui agli allegati c);
   u) «Misura gestione forestale sostenibile»: progetti regionali per
la  finalizzazione  di interventi diretti a ridurre il depauperamento
dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste;
   v)  «filiera  corta»:  biomassa  ottenuta entro un raggio di 70 km
dall'impianto che la utilizza per produrre energia cosi' come da art.
26, comma 4-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222;
   w)  «biomassa  vegetale  solida»:  si intende la biomassa vegetale
solida prodotta nel territorio regionale o da filiera corta. E' fatto
salvo,  ove  non  in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
   x)    «biocombustibili   vegetali   liquidi»:   si   intendono   i
biocombustibili  vegetali  liquidi  di  origine  nazionale.  E' fatto
salvo,  ove  non  in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
   y)  «biogas»:  si  intende biogas di origine vegetale o da filiera
corta.  E'  fatto  salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;