Art. 21. Casi di decadenza o revoca. Recupero somme 1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta della CDP S.p.A., commina la revoca dell'agevolazione nei seguenti casi: a) mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dal presente decreto e dalla circolare di cui all'art. 2, comma 1, lettera s); b) sostanziale difformita' tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato; c) cessazione dell'attivita' del soggetto beneficiario (ove trattasi di impresa); d) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale (ove trattasi di impresa); e) agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti; f) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato; g) inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro; h) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio; i) in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento agevolato. 2. La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone il provvedimento di revoca disponendo nello stesso tempo la restituzione delle somme gia' erogate maggiorate degli interessi legali. Tali somme incrementano la dotazione del Fondo Kyoto. 3. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4, del presente decreto, anche su proposta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7, provvedono con propri atti a comminare la revoca fermo restando i casi previsti dal precedente comma 1. 4. Il mancato completamento delle opere nei termini di cui al precedente art. 18 comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione e l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo. 5. Alla CDP S.p.A. e' conferito mandato per l'effettivo recupero delle somme per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, provvedono al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali derivanti da revoche. Dette somme devono essere riversate nel Fondo di rotazione presso la CDP S.p.A. 7. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed i), le amministrazioni proposte alla vigilanza sul corretto adempimento da parte dei soggetti interessati degli obblighi derivanti dal conferimento del beneficio erariale, sono tenute ad informare con immediatezza la Procura regionale competente della Corte dei conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai beneficiari delle somme di cui al presente decreto.