Art. 21.
             Casi di decadenza o revoca. Recupero somme

  1.  La  Direzione  generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche   su   proposta   della   CDP   S.p.A.,   commina   la   revoca
dell'agevolazione nei seguenti casi:
   a)  mancato  rispetto  degli  adempimenti  di  legge  o  di quelli
disposti  dal  presente  decreto e dalla circolare di cui all'art. 2,
comma 1, lettera s);
   b)   sostanziale   difformita'   tra   progetto   presentato   per
l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;
   c)   cessazione  dell'attivita'  del  soggetto  beneficiario  (ove
trattasi di impresa);
   d)    fallimento,    liquidazione    coatta    amministrativa    o
assoggettamento  ad  altra  procedura  concorsuale  (ove  trattasi di
impresa);
   e)   agevolazioni   concesse   sulla   base  di  dati,  notizie  o
dichiarazioni inesatti o reticenti;
   f)  nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo
siano  alienati,  ceduti  o  distratti prima che abbia termine quanto
previsto  dal  progetto  ammesso  e comunque prima della scadenza del
finanziamento agevolato;
   g)    inosservanza    accertata    delle   disposizioni   fiscali,
previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro;
   h) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni
necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio;
   i)  in  qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati
possano  far  ritenere  che  l'intervento oggetto di agevolazione non
venga realizzato ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria
del  beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle
obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento agevolato.
  2.  La  Direzione  generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
predispone  il  provvedimento di revoca disponendo nello stesso tempo
la  restituzione  delle somme gia' erogate maggiorate degli interessi
legali. Tali somme incrementano la dotazione del Fondo Kyoto.
  3.  Le  Regioni  e  Province  autonome  che  si  sono avvalse della
facolta'  prevista  ai comma 7 e 8 dell'art. 4, del presente decreto,
anche su proposta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7, provvedono
con  propri atti a comminare la revoca fermo restando i casi previsti
dal precedente comma 1.
  4.  Il  mancato  completamento  delle  opere  nei termini di cui al
precedente art. 18 comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione
e l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
  5.  Alla  CDP  S.p.A. e' conferito mandato per l'effettivo recupero
delle  somme per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con le modalita' previste nella convenzione di
cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6.  Le  Regioni  e  Province  autonome  che  si  sono avvalse della
facolta'  prevista  ai  comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto,
provvedono  al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali
derivanti  da  revoche. Dette somme devono essere riversate nel Fondo
di rotazione presso la CDP S.p.A.
  7.  Quando  ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b),
e),  f),  g)  ed  i),  le amministrazioni proposte alla vigilanza sul
corretto adempimento da parte dei soggetti interessati degli obblighi
derivanti  dal  conferimento  del  beneficio erariale, sono tenute ad
informare  con  immediatezza  la  Procura  regionale competente della
Corte  dei  conti  di  ogni  ipotesi  di danno erariale cagionato dai
beneficiari delle somme di cui al presente decreto.