Art. 22. Varianti 1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato, deve essere inoltrata, preventivamente alla sua esecuzione, alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7, mediante plico raccomandato, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa. 2. La suddetta variante e' esaminata, sotto il profilo tecnico per la relativa approvazione, dalla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalle Regioni e dalle Province autonome, che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8. 3. La CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, i soggetti di cui all'art. 4, comma 7, comunicano al soggetto beneficiario richiedente l'approvazione o il diniego dell'istanza di variante da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o delle Regioni e Province autonome. 4. In nessun caso la variante puo' comportare l'aumento dell'importo del finanziamento agevolato. 5. Fatta salva, nei casi piu' gravi, la revoca delle agevolazioni, i costi relativi alle opere oggetto di variante non sono comunque considerati ammissibili se sostenuti in data anteriore alla comunicazione di cui al precedente comma 3.