Art. 22.
                              Varianti

  1.  L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare
al  progetto  presentato, deve essere inoltrata, preventivamente alla
sua  esecuzione,  alla  CDP  S.p.A.  o,  per le Regioni e le Province
autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e
8,   ai   soggetti  di  cui  all'art.  4,  comma  7,  mediante  plico
raccomandato,  debitamente  sottoscritta,  motivata  e  integrata  da
idonea documentazione giustificativa.
  2.  La suddetta variante e' esaminata, sotto il profilo tecnico per
la  relativa  approvazione,  dalla  Direzione generale per la ricerca
ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare o dalle Regioni e dalle Province autonome,
che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8.
  3.  La  CDP  S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si
sono  avvalse  di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, i soggetti
di  cui  all'art.  4,  comma  7,  comunicano al soggetto beneficiario
richiedente  l'approvazione  o il diniego dell'istanza di variante da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare o delle Regioni e Province autonome.
  4.   In   nessun   caso   la  variante  puo'  comportare  l'aumento
dell'importo del finanziamento agevolato.
  5.  Fatta salva, nei casi piu' gravi, la revoca delle agevolazioni,
i  costi  relativi  alle  opere oggetto di variante non sono comunque
considerati   ammissibili   se   sostenuti  in  data  anteriore  alla
comunicazione di cui al precedente comma 3.