Art. 25.
Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione

  1.  Al  fine  di  consentire alla Direzione generale per la ricerca
ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare una valutazione di efficacia dell'utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  Kyoto,  nonche'  degli  effetti aggregati
conseguiti  a  seguito  della realizzazione degli investimenti con le
stesse  finanziati,  la  CDP  S.p.A. elabora e trasmette al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed al
Ministero  dello sviluppo economico report semestrali di monitoraggio
finanziario  dei  finanziamenti  agevolati.  Le Regioni e le Province
autonome che si avvalgono della facolta' di cui al precedente art. 4,
comma  7  e  8,  provvedono  a  trasmettere alla CDP SpA, con cadenza
semestrale,  report  di  monitoraggio  finanziario  dei finanziamenti
agevolati concessi.
  2.  I  Ministeri  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  e  lo  sviluppo  economico  provvedono  alla  divulgazione  dei
risultati delle attivita' di monitoraggio.