Art. 25. Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione 1. Al fine di consentire alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico report semestrali di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati. Le Regioni e le Province autonome che si avvalgono della facolta' di cui al precedente art. 4, comma 7 e 8, provvedono a trasmettere alla CDP SpA, con cadenza semestrale, report di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati concessi. 2. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e lo sviluppo economico provvedono alla divulgazione dei risultati delle attivita' di monitoraggio.