Art. 26.
                 Clausola di salvaguardia della P.A.

  1.   La  pubblica  amministrazione  provvede  all'attuazione  delle
disposizioni  contenute  nel  provvedimento mediante l'utilizzo delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali esistenti a legislazione
vigente  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico della finanza
pubblica.