Art. 3.
                      Dotazione del Fondo Kyoto

  1.  Ai  sensi  del comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
affluiscono al Fondo Kyoto le seguenti risorse:
   a) nel 2007: 200 milioni di euro, risorse a valere sull'annualita'
2007 e impegnate con Decreto DEC/RAS/1932/2007 del 21 dicembre 2007;
   b) nel 2008: 200 milioni di euro;
   c) nel 2009: 200 milioni di euro;
   d) le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati.
  2.  Le  risorse  di cui al precedente comma 1 sono rese disponibili
dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con  le  modalita'  statuite  nella convenzione da stipularsi con CDP
S.p.A. ai sensi del comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  Entro  il  31  dicembre  di ogni anno la CDP S.p.A. comunica al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare la
dotazione  stimata  del  Fondo  Kyoto  per l'anno successivo, tenendo
conto anche delle rate di rimborso in scadenza nello stesso anno.
  4.  Ai  sensi  del  comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
possono  affluire  al  Fondo le risorse di all'art. 2, comma 3, della
legge 1° giugno 2002, n. 120.