Art. 3. Dotazione del Fondo Kyoto 1. Ai sensi del comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluiscono al Fondo Kyoto le seguenti risorse: a) nel 2007: 200 milioni di euro, risorse a valere sull'annualita' 2007 e impegnate con Decreto DEC/RAS/1932/2007 del 21 dicembre 2007; b) nel 2008: 200 milioni di euro; c) nel 2009: 200 milioni di euro; d) le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati. 2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalita' statuite nella convenzione da stipularsi con CDP S.p.A. ai sensi del comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la CDP S.p.A. comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la dotazione stimata del Fondo Kyoto per l'anno successivo, tenendo conto anche delle rate di rimborso in scadenza nello stesso anno. 4. Ai sensi del comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono affluire al Fondo le risorse di all'art. 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.