Art. 6.
              Requisiti degli investimenti agevolabili

  1.  Possono  essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la
cui  effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente
a quella di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Gli  investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti
alla «Misura ricerca» e alla «Misura gestione forestale sostenibile»,
ai   sensi   del   presente  decreto  devono  possedere  le  seguenti
caratteristiche:
   a)  «Misura microcogenerazione diffusa»: sono ammessi investimenti
per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza
nominale  fino  a  50  kWe  che utilizzano quali fonti energetiche le
seguenti:  gas  naturale,  biomassa  vegetale solida, biocombustibili
liquidi   di   origine  vegetale,  biogas  e  in  co-combustione  gas
naturale-biomassa;
   b)  «Misura  rinnovabili»:  sono  ammessi investimenti per singolo
intervento,  in  impianti  di nuova costruzione di piccola taglia per
l'utilizzo di singola fonte rinnovabile:
    1.  impianti  eolici con una potenza nominale installata compresa
tra 1 kWp e 200 kWp
    2.  impianti  idroelettrici  con  una potenza nominale installata
compresa tra 1kWp e 200 kWp;
    3.   impianti   solari  termici  con  superficie  d'apertura  non
superiore a 200 m2;
    4.  impianti  termici  a  biomassa  vegetale  solida  (pellets  o
cippato)  di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450
kWt;
    5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli
edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp;
   c)  «Misura  motori  elettrici»:  sono ammessi investimenti per la
sostituzione  di  motori  con potenza nominale superiore a 90 kWe con
apparecchiature ad alta efficienza;
   d)  «Misura  usi  finali»:  sono  ammessi investimenti per singolo
intervento:
    1.   sull'involucro   di  edifici  esistenti,  parti  di  edifici
esistenti  o  unita'  immobiliari  esistenti,  riguardanti  strutture
opache  verticali,  orizzontali  o  inclinate,  chiusure  trasparenti
comprensive  di  infissi  e  vetri,  chiusure apribili e assimilabili
quali  porte  e  vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume
riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
    2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da
impianti  di  cogenerazione  di  potenza  nominale  fino  a  500  kWe
alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili
vegetali  liquidi,  biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.
Tale intervento e' ammissibile solo se contempla sia la realizzazione
dell'impianto  di  cogenerazione  che  la realizzazione della rete di
teleriscaldamento  ad  esso  abbinata, inclusi gli allacciamenti agli
edifici;
     II)  per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici
a bassa entalpia fino a 1 MWt;
     III)  impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe
alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili
vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
   e)  «Misura  protossido  di  azoto»: sono ammessi investimenti sui
cicli  produttivi  delle  imprese che producono acido adipico e delle
imprese agro-forestali.
  3. Laddove le Regioni e le Province autonome volessero avvalersi di
quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  7  e  8,  le  stesse  possono
integrare,  per  ciclo di programmazione, le prescrizioni allegate al
presente  decreto  con  criteri di valutazione aggiuntivi che tengano
conto  della  peculiare  specificita'  territoriale  entro  i  limiti
dell'art.  1,  comma  1112,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
fase  di prima applicazione, le Regioni e le Province autonome, entro
il  termine  di  pubblicazione  della  Circolare  di  cui all'art. 2,
lettera  s), comunicano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio   e   del   mare  gli  eventuali  criteri  di  valutazione
aggiuntivi.