Art. 6. Requisiti degli investimenti agevolabili 1. Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti alla «Misura ricerca» e alla «Misura gestione forestale sostenibile», ai sensi del presente decreto devono possedere le seguenti caratteristiche: a) «Misura microcogenerazione diffusa»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa; b) «Misura rinnovabili»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: 1. impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp 2. impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp; 3. impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m2; 4. impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt; 5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp; c) «Misura motori elettrici»: sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza; d) «Misura usi finali»: sono ammessi investimenti per singolo intervento: 1. sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati; 2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento e' ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici; II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt; III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa; e) «Misura protossido di azoto»: sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali. 3. Laddove le Regioni e le Province autonome volessero avvalersi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7 e 8, le stesse possono integrare, per ciclo di programmazione, le prescrizioni allegate al presente decreto con criteri di valutazione aggiuntivi che tengano conto della peculiare specificita' territoriale entro i limiti dell'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In fase di prima applicazione, le Regioni e le Province autonome, entro il termine di pubblicazione della Circolare di cui all'art. 2, lettera s), comunicano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare gli eventuali criteri di valutazione aggiuntivi.