Art. 7. Tipologie di costo ammissibili 1. Ad eccezione della «Misura ricerca» e della «Misura gestione forestale sostenibile», con riferimento all'investimento complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, esclusivamente, le seguenti tipologie di costi: a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilita' strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e). b) Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento. c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura usi finali», i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili. d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo. 2. Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).