Art. 7.
                   Tipologie di costo ammissibili

  1.  Ad  eccezione  della  «Misura ricerca» e della «Misura gestione
forestale sostenibile», con riferimento all'investimento complessivo,
concorrono   alla   determinazione   del   finanziamento   agevolato,
esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:
   a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione
di diagnosi energetica e studi di fattibilita' strettamente necessari
per  la  progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti
nella   misura   massima   dell'8%  del  totale  generale  dei  costi
ammissibili di cui all'allegato e).
   b)  Costi  delle  apparecchiature  comprensivo  delle forniture di
materiali  e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione
dell'intervento.
   c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente
necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento
alla  rete,  ovvero  nel  caso  della  «Misura  usi  finali», i costi
strettamente  necessari  al montaggio e assemblaggio delle tecnologie
installabili.
   d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.
  2.  Sono  esclusi  i  costi  di  esercizio  (ad esempio: personale,
combustibili e manutenzione ordinaria).