Art. 9.
                     Percentuali di agevolazione

  1.   Per   gli   investimenti   previsti  dal  precedente  art.  6,
l'intensita' del beneficio erariale per i soggetti beneficiari di cui
alla  lettera i) del precedente art. 2, non puo' superare la quota di
aiuto  di  Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n.
1998/2006  della  Commissione  del 15 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  n. L 379/5 del 28 dicembre
2006.
  2.  Con riferimento alle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a),  b), c), d), e) ed ai costi unitari massimi ammissibili di cui al
precedente  art.  8,  le percentuali di agevolazione relativamente ai
soggetti  di  cui all'art. 2) comma 1, lettera l) sono fissati a 90%;
le  percentuali  di  agevolazione  relativamente  ai  soggetti di cui
all'art. 2) comma 1, lettere i), j), k) ed m) sono fissati al 70%.
  3.  Il  finanziamento  agevolato,  al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, e' determinato come il valore minimo tra:
   il   massimale   di   finanziamento  agevolato  come  definito  al
successivo art. 10;
   il   prodotto  tra  la  percentuale  di  agevolazione  di  cui  al
precedente  comma 2 e il totale generale dei costi ammissibili di cui
all'allegato e);
   il   prodotto  tra  la  percentuale  di  agevolazione  di  cui  al
precedente  comma  2 e il totale finanziamento agevolato richiesto di
cui all'allegato e).
  4.  Il  finanziamento  agevolato,  di  cui  al comma 3 del presente
articolo e' da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto
se  riferito  ad  interventi  proposti da soggetti di cui all'art. 2,
lettera  i)  e lettera k) limitatamente, per questi ultimi, alle sole
attivita'  aventi  natura  assoggettabile  al regime dell'imposta sul
valore  aggiunto. Negli altri casi, il finanziamento agevolato di cui
al  comma  3  del  presente  articolo  e' maggiorato dell'aliquota di
imposta sul valore aggiunto applicabile.
  5.  Le  percentuali di cui al comma 2 del presente articolo, ove le
condizioni di mercato lo richiedessero, possono essere modificati con
decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.