IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni concernenti la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto, in particolare, il comma 6 del medesimo art. 63-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede che le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale; Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 45, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2008; Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede, per gli anni finanziari 2006 e 2007, l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in seguito CONI) a norma di legge; Visto l'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2007; Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2006; Visto l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni; Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche; Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2008, n. 128, recante determinazione delle modalita' di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2008, n. 128, recante modalita' di ammissione al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme rendicontate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 giugno 2007, n. 127, recante determinazione delle modalita' di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 2006, n. 80, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 2006, n. 22, recante definizione della modalita' di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricerca scientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di residenza; Considerata la necessita' di disciplinare, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le modalita' di ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo particolari modalita' di accesso, controllo e rendicontazione, e limitando la fruizione del beneficio alle sole associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale; Decreta: Art. 1. Individuazione dei soggetti 1. Al fine di sostenere la funzione sociale ed educativa dello sport, possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.