Art. 2.


          Modalita' di accesso per l'anno finanziario 2009


  1.   Per   l'anno   finanziario   2009   le  associazioni  sportive
dilettantistiche  di  cui all'art. 1, entro il 20 aprile 2009, a pena
di  decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia
delle  entrate.  L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica,
anche  per  il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione
telematica  secondo  le  vigenti  disposizioni  di legge, utilizzando
esclusivamente  il prodotto informatico reso disponibile nel sito web
della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
  2.  Il  modulo  della  predetta  domanda  di iscrizione prevede una
autodichiarazione,   resa   dal   rappresentante   legale   dell'ente
richiedente, attestante:
   a) denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente;
   b)  la  costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
   c)  il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI;
   d)  l'affiliazione  ad un ente di promozione sportiva riconosciuto
dal CONI;
   e)   la   presenza  nell'ambito  dell'organizzazione  del  settore
giovanile;
   f)  l'effettivo  svolgimento  in  via  prevalente  di attivita' di
avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18
anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone
di  eta'  non  inferiore  a  60  anni,  o  nei  confronti di soggetti
svantaggiati   in   ragione   delle  condizioni  fisiche,  psichiche,
economiche, sociali o familiari.
  3.   I   soggetti   indicati   nel   comma  1  che  hanno  prodotto
tempestivamente  la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal
comma  2,  vengono  inseriti  nell'apposito elenco delle associazioni
sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle entrate.
  4.  L'elenco  dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo,
e'  pubblicato  dall'Agenzia  delle  entrate entro il 28 aprile 2009.
Eventuali  errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il
5 maggio 2009 dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero
da  un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova la sede legale del
medesimo  ente.  Dopo  aver  proceduto  alla verifica degli eventuali
errori  di  iscrizione  segnalati,  l'Agenzia delle entrate provvede,
entro il 10 maggio 2009, alla pubblicazione, sul sito di cui al comma
1,  di  una  versione  aggiornata  dell'elenco.  Copia dell'elenco e'
trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al comma 8.
  5.  Entro  il  30  giugno  2009,  a  pena  di  decadenza,  i legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma   4,   terzo   periodo,   spediscono,  con  raccomandata  a.r.,
all'Ufficio  del  CONI  nel  cui ambito territoriale si trova la sede
legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica   28  dicembre  2000,  n.  445,  relativa  alla  effettiva
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.
  6.  Alla  dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di
decadenza  dal  beneficio,  copia  fotostatica  di  un  documento  di
identita'   del   sottoscrittore.   Il   modulo  della  dichiarazione
sostitutiva  e'  conforme  al  facsimile  allegato  A che forma parte
integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della
dichiarazione  sostitutiva  e' condizione necessaria per l'ammissione
al  riparto  della  quota del cinque per mille per l'anno finanziario
2009.
  7.  Gli intermediari abilitati indicati nel comma 1 hanno l'obbligo
di  conservazione  di  cui  all'art.  3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  8. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive
di  cui  al  comma 5 procede, entro il 31 dicembre 2009, ai controlli
circa  la  veridicita'  di  tali  dichiarazioni sostitutive, ai sensi
degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei
requisiti  previsti dall'art. 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi
sono  esclusi  dal  riparto  delle  somme del 5 per mille e depennati
dall'elenco  con  provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo
dei  soggetti  ammessi  al  beneficio e l'elenco dei soggetti esclusi
sono  trasmessi  dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate
entro il 15 marzo 2010.
  9. Entro la data del 31 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate pubblica
l'elenco  dei  soggetti ammessi nonche' l'elenco dei soggetti esclusi
dal  riparto  del  5 per mille sia per le cause di decadenza previste
dai  commi  5 e 6, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti
dall'art. 1.