Art. 3. Obbligo di rendicontazione delle somme 1. Tutti i soggetti destinatari delle somme relative agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, entro un anno dalla ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale e' rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite ed una relazione che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonche' le attivita' di interesse sociale effettivamente svolte, di cui all'art. 1.