Art. 3.

               Obbligo di rendicontazione delle somme


  1.  Tutti  i  soggetti  destinatari  delle somme relative agli anni
finanziari  2006,  2007,  2008  e  2009 redigono, entro un anno dalla
ricezione  delle  stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale
e'  rappresentato  in  modo  chiaro e trasparente l'effettivo impiego
delle  somme  percepite  ed  una  relazione  che  illustri in maniera
dettagliata  la  destinazione  delle  somme  attribuite,  nonche'  le
attivita' di interesse sociale effettivamente svolte, di cui all'art.
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