Art. 5.

   Modalita' di accesso per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008


  1.  Le  associazioni  sportive dilettantistiche che hanno prodotto,
per  l'anno  finanziario  2006,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, la
domanda   telematica   di   iscrizione   nell'elenco  degli  enti  di
volontariato di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  inserite  nell'elenco dei soggetti esclusi
pubblicato   dall'Agenzia   delle  entrate  il  12  ottobre  2007,  e
successivamente  ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20,
comma  2,  del  decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159, convertito in
legge  29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al
riparto  di  una  quota  pari  al  cinque  per mille dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  per  l'anno finanziario 2006, entro
trenta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con
raccomandata  a.r.,  all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale
si  trova  o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  attestante  il  possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del
presente   decreto.   Alla   dichiarazione  sostitutiva  deve  essere
allegata,  a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un
documento   di   identita'   del   sottoscrittore.  Il  modulo  della
dichiarazione  sostitutiva  e'  conforme  al facsimile allegato B che
forma  parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio
del  CONI  provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo
delle  autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti
e  trasmette  l'elenco  dei  soggetti  ammessi e quello degli esclusi
all'Agenzia  delle  entrate  per  la pubblicazione e per i successivi
adempimenti.
  2.  Le  associazioni  sportive dilettantistiche che hanno prodotto,
per  l'anno  finanziario  2007,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, la
domanda   telematica   di   iscrizione  nell'elenco  degli  enti  del
volontariato  di  cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  ammesse al riparto in base al disposto
dell'art.  20,  comma  2,  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito  in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva
ammissione  al  riparto  di  una  quota  pari  al  cinque  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario
2007,  entro  trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
inviano,  con  raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito
territoriale  si  trova  o  hanno istituito la sede legale, a pena di
decadenza,  una  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta', ai
sensi  dell'art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve
essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica
di  un  documento  di  identita'  del sottoscrittore. Il modulo della
dichiarazione  sostitutiva  e'  conforme  al facsimile allegato C che
forma  parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio
del  CONI  provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo
delle  autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti
e  trasmette  l'elenco  dei  soggetti  ammessi e quello degli esclusi
all'Agenzia  delle  entrate  per  la pubblicazione e per i successivi
adempimenti.
  3.  Al  fine dell'ammissione al riparto di una quota pari al cinque
per  mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno
finanziario  2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti
nell'elenco  redatto  dal  CONI  ai  sensi  dell'art. 2, comma 6, del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 19 marzo 2008,
entro   trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,
inviano,  con  raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito
territoriale  si  trova  o  hanno istituito la sede legale, a pena di
decadenza,  una  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta', ai
sensi  dell'art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve
essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica
di  un  documento  di  identita'  del sottoscrittore. Il modulo della
dichiarazione  sostitutiva  e'  conforme  al facsimile allegato D che
forma  parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio
del CONI provvede, entro i successivi centoventi giorni, al controllo
delle  autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti
e  trasmette  l'elenco  dei  soggetti  ammessi e quello degli esclusi
all'Agenzia  delle  entrate  per  la pubblicazione e per i successivi
adempimenti.
  4.  Le  eventuali  dichiarazioni  sostitutive  gia'  trasmesse  dai
soggetti  individuati  nei  precedenti  commi  1  e  2, ai fini della
fruizione  del  beneficio  del cinque per mille, sono improduttive di
effetti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 aprile 2009

                                               Il Ministro : Tremonti