Art. 5. Modalita' di accesso per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008 1. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti di volontariato di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserite nell'elenco dei soggetti esclusi pubblicato dall'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, e successivamente ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2006, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti. 2. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2007, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti. 3. Al fine dell'ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco redatto dal CONI ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato D che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi centoventi giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti. 4. Le eventuali dichiarazioni sostitutive gia' trasmesse dai soggetti individuati nei precedenti commi 1 e 2, ai fini della fruizione del beneficio del cinque per mille, sono improduttive di effetti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2009 Il Ministro : Tremonti