Art. 2.

  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare -  SpA» del rispetto delle prescrizioni
previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi  dell'art.  14,  comma  4,  della  legge  n.  526/1999  qualora
l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua   nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.