Avvertenza:

   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.


Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di
                          veicoli ecologici


  1.  Fermo  restando  le  misure incentivanti di cui all'articolo 1,
commi  da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,  n.  31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale
ed  al  fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di  categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31
dicembre  1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5»
che  emettono  non  oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non
oltre  130  grammi  di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e'
concesso un contributo di euro 1500.
  2.  Per  la  sostituzione,  realizzata attraverso la demolizione di
veicoli  di  cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino  a  3.500  chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro
2»,  immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all'articolo  54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi,  di  categoria  «euro  4»  o  «euro  5»,  e' concesso un
contributo di euro 2500.
  3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore  per  la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia,  del  motore  con  gas metano, nonche' mediante alimentazione
elettrica   ovvero   ad  idrogeno,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  1,  commi  228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  contributo  e'  aumentato  di  1500 euro nel caso in cui il
veicolo   acquistato,   nell'alimentazione   ivi  considerata,  abbia
emissioni  di  CO2  non  superiori  a  120  grammi per chilometro. Le
agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono  cumulabili,  ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
  4.  Per  l'acquisto  di  veicoli  di  cui all'articolo 54, comma 1,
lettera  d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima  fino  a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5»,
nuovi  di  fabbrica  ed omologati dal costruttore per la circolazione
mediante  alimentazione,  esclusiva  o  doppia,  del  motore  con gas
metano,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e
229,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il  contributo  e'
incrementato  fino  ad  euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente
comma  sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 2.
  5.  In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata
((  ovvero  non  superiore a 60 kW )) nuovo di categoria «euro 3» con
contestuale  rottamazione  di  un  motociclo  o  di un ciclomotore di
categoria  «euro  0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione
con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.
  6.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita'
per  i  veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con
contratto  stipulato  tra  venditore  ed acquirente a decorrere dal 7
febbraio  2009  e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non
oltre il 31 marzo 2010.
  7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui
all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e'  rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli
impianti  a  GPL  e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano  (( sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro
2»,  ))  nei  limiti  della  disponibilita'  prevista  dal  comma  59
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286, come
ulteriormente   incrementata   dal   comma  8  dell'articolo  29  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
  8.  Le  agevolazioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere
fruite  nel  rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al
Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre
2006.
  9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui
ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  ((  9-bis.  La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituita dalla seguente:
   «c)  copia  del  documento  di presa in carico da parte del centro
autorizzato per la demolizione».
  9-ter.  Il  comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
  «232.  Fino  al  31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui  e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici  conservano,  anche su supporto elettronico, la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
   a)  copia  della  fattura  di vendita, del contratto di acquisto e
della  domanda  di  immatricolazione  o  della  carta  provvisoria di
circolazione;
   b)  copia  del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare  o  del certificato di proprieta' del veicolo usato; in
caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
   c)  copia  della  domanda di cancellazione per demolizione e copia
del  documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per
la demolizione;
   d)  copia  dello  stato  di  famiglia  nel  caso in cui il veicolo
demolito sia intestato a familiare convivente». ))
  10.  Il  comma  53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica
ai  crediti  d'imposta  spettanti  a titolo di rimborso di contributi
anticipati  sotto  forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o
servizio.
  11.  Al  fine  di diminuire le emissioni di particolato nel settore
del  trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno
2009  di  11  milioni  di  euro,  un  finanziamento straordinario per
l'installazione  di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato  dei  gas  di  scarico,  omologati secondo il decreto del
Ministro  dei  trasporti  25  gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano
un'efficacia  di  abbattimento  delle  emissioni  di  particolato non
inferiori  al  90  per  cento,  su  veicoli  a  motore  ad accensione
spontanea  (diesel)  di  categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1,
euro  2  proprieta'  di  aziende  che  svolgono  servizi  di pubblica
utilita'  attraverso  l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette
categorie.
  12.   Il   finanziamento  straordinario  di  cui  al  comma  11  e'
finalizzato  alla  concessione  di contributi per l'installazione dei
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico di cui al comma 11.
  13.  Le  modalita'  di erogazione dei contributi di cui al comma 12
sono  regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano  con  appositi  provvedimenti  emanati  entro  e non oltre 60
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano destinano
prioritariamente  le  risorse  alle  aziende  di  cui al comma 12 che
effettuano  servizio  nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al
25  per  cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione
del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei
gas  di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore
a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
  15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  tra  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
  16.  I  contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri
contributi  di  natura  nazionale,  regionale  e  locale concessi per
l'installazione  di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico.
  17.  L'erogazione  del  finanziamento alle regioni ed alle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma
15,  e'  subordinata  alla  notifica  da  parte della regione o della
provincia  autonoma  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare  di  misure  di riduzione delle emissioni di
inquinanti   nel   settore   della   mobilita',  vigenti  al  momento
dell'erogazione del finanziamento stesso.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dei commi da 344 a 347, 353, 358 e
          359  dell'art.  1  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
             «344.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre  2007,  relative ad interventi di riqualificazione
          energetica  di  edifici esistenti, che conseguono un valore
          limite  di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo per la
          climatizzazione  invernale  inferiore  di  almeno il 20 per
          cento  rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
          1),  tabella  1,  annesso  al decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  100.000  euro,  da  ripartire  in tre quote
          annuali di pari importo.».
             «345.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
          parti   di   edifici   esistenti   o   unita'  immobiliari,
          riguardanti  strutture  opache  verticali, strutture opache
          orizzontali  (coperture  e pavimenti), finestre comprensive
          di  infissi,  spetta  una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  60.000  euro,  da  ripartire  in  tre quote
          annuali  di pari importo, a condizione che siano rispettati
          i  requisiti  di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
          della Tabella 3 allegata alla presente legge.».
             «346.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre   2007,  relative  all'installazione  di  pannelli
          solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
          industriali  e  per  la  copertura  del fabbisogno di acqua
          calda  in  piscine,  strutture sportive, case di ricovero e
          cura,   istituti   scolastici  e  universita',  spetta  una
          detrazione  dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
          cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
          a  un  valore  massimo  della detrazione di 60.000 euro, da
          ripartire in tre quote annuali di pari importo.».
             «347.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre  2007,  per interventi di sostituzione di impianti
          di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
          a  condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
          distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  30.000  euro,  da  ripartire  in  tre quote
          annuali di pari importo.».
             «353.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre   2007,   per   la  sostituzione  di  frigoriferi,
          congelatori  e loro combinazioni con analoghi apparecchi di
          classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
          dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
          importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
          massimo   della   detrazione   di   200  euro  per  ciascun
          apparecchio, in un'unica rata.».
             «358.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre  2007,  per l'acquisto e l'installazione di motori
          ad  elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5
          e  90  kW,  nonche' per la sostituzione di motori esistenti
          con  motori  ad  elevata  efficienza  di potenza elettrica,
          compresa  tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta
          lorda  per  una  quota  pari  al 20 per cento degli importi
          rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
          della  detrazione  di  1.500  euro  per motore, in un'unica
          rata.».
             «359.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre   2007,   per   l'acquisto  e  l'installazione  di
          variatori  di  velocita' (inverter) su impianti con potenza
          elettrica  compresa  tra  7,5 e 90 kW spetta una detrazione
          dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
          importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
          massimo  della  detrazione di 1.500 euro per intervento, in
          un'unica rata.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 9 dell'art. 29 del
          decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria),  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
             «9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura
          di  euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di
          euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 54 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
          della strada):
             «1.  Gli  autoveicoli  sono  veicoli a motore con almeno
          quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
              a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
              b)  autobus:  veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
              c)  autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
          una  massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
          o  4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
          trasporto  di  persone  e  di cose e capaci di contenere al
          massimo nove posti compreso quello del conducente;
              d)  autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
          delle  persone  addette  all'uso  o al trasporto delle cose
          stesse;
              e)  trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
          al traino di rimorchi o semirimorchi;
              f)   autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
              g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          e  destinati  prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
          veicoli  e'  consentito  il  trasporto  del personale e dei
          materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
          di  persone  e  cose connesse alla destinazione d'uso delle
          attrezzature stesse;
              h)  autotreni:  complessi  di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
              i)  autoarticolati:  complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
              l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
          collegati  tra  loro da una sezione snodata. Su questi tipi
          di  veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
          dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti.  La  sezione
          snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
          i  tronconi  rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
          due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
              m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
          ed   attrezzati   permanentemente  per  essere  adibiti  al
          trasporto  e  all'alloggio  di  sette  persone  al massimo,
          compreso il conducente;
              n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
          di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
          materiali  di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
          stradale,  di  escavazione mineraria e materiali assimilati
          ovvero   che   completano,  durante  la  marcia,  il  ciclo
          produttivo   di  specifici  materiali  per  la  costruzione
          edilizia;  tali  veicoli  o  complessi  di  veicoli possono
          essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
          stabiliti  nell'art.  62  e  non  superiori a quelli di cui
          all'art.  10,  comma  8, e comunque nel rispetto dei limiti
          dimensionali  fissati  nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
          essere,   altresi',   idonei  allo  specifico  impiego  nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 228 e 229 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «228.  Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui
          al  comma  227,  nuovi  ed omologati dal costruttore per la
          circolazione  mediante  alimentazione,  esclusiva o doppia,
          del   motore   con  gas  metano  o  GPL,  nonche'  mediante
          alimentazione  elettrica  ovvero ad idrogeno e' concesso un
          contributo  pari  ad  euro 1.500, incrementato di ulteriori
          euro   500   nel   caso   in  cui  il  veicolo  acquistato,
          nell'alimentazione  ivi considerata, abbia emissioni di CO2
          inferiori  a  120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di
          cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino
          le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227.».
             «229.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 226, 227 e 228
          possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
          commi  226  e  227  hanno  validita'  per  i  veicoli nuovi
          acquistati   e   risultanti   da  contratto  stipulato  dal
          venditore  e  acquirente  a  decorrere dal 3 ottobre 2006 e
          fino  al  31  dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono
          essere   immatricolati   oltre   il   31   marzo  2008;  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  228 hanno validita' per i
          veicoli   nuovi  ivi  previsti  per  i  quali  il  predetto
          contratto  e'  stipulato  a  decorrere dal 3 ottobre 2006 e
          fino   al   31   dicembre   2009,   con   possibilita'   di
          immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 233 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «233.  Entro  quindici giorni dalla data di consegna del
          veicolo  nuovo,  il venditore ha l'obbligo di consegnare ad
          un  demolitore  il veicolo ritirato per la demolizione e di
          provvedere  direttamente o tramite delega alla richiesta di
          cancellazione   per   demolizione   al   pubblico  registro
          automobilistico.  I veicoli ritirati per la demolizione non
          possono  essere  rimessi  in circolazione e vanno avviati o
          alle   case   costruttrici   o   ai   centri  appositamente
          autorizzati,  anche  convenzionati  con  le stesse, al fine
          della  messa  in sicurezza, della demolizione, del recupero
          di  materiali  e  della  rottamazione. Entro il 31 dicembre
          2007  il  Governo  presenta  una  relazione  al  Parlamento
          sull'efficacia  della presente disposizione, sulla base dei
          dati  rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione
          degli   effetti   di  gettito  derivati  dalla  stessa.  Le
          eventuali  maggiori  entrate  possono essere utilizzate dal
          Governo con specifica previsione di legge per alimentare il
          Fondo  per  la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121,
          subordinatamente   al  rispetto  del  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 59 dell'art. 2 del
          decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
          in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
             «59.  Per  gli  interventi  finalizzati  ad  incentivare
          l'installazione  su autoveicoli immatricolati come «euro 0»
          o  «euro  1» di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
          e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009.».
             -  Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 29 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007:
             «8.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  59
          dell'articolo  2  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006,  n.  286,  e'  incrementata di 50 milioni di euro per
          l'anno 2009.».
             -  Il  Regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
          del   15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  87  e  88  del  trattato  agli aiuti d'importanza
          minore  (de minimis) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          L 379 del 28 dicembre 2006, pagg. 5-10.
             -  Si  riporta il testo dei commi dal 230, 231 e dal 233
          al 234 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «230.  Al  fine  di  consentire  agli enti impositori di
          verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per
          beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi
          226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione
          da  consegnare al pubblico registro automobilistico, per la
          trascrizione  del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con
          una  dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
          unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la
          conformita'  del veicolo acquistato ai requisiti prescritti
          dai  commi  226,  227,  228  e 236; b) la targa del veicolo
          ritirato  per  la  consegna  ai  centri  autorizzati di cui
          all'articolo   3,   comma   1,   lettera  p),  del  decreto
          legislativo  24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello
          stesso  ai  requisiti  stabiliti  dai commi 226, 227, 228 e
          236;
              c)  copia del documento di presa in carico da parte del
          centro autorizzato per la demolizione.».
             «231.  Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227
          e  228,  i  centri  autorizzati  che  hanno  effettuato  la
          rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici
          del  veicolo  nuovo  rimborsano  al venditore l'importo del
          contributo  e  recuperano  detto  importo  quale credito di
          imposta  solo ai fini della compensazione di cui al decreto
          legislativo  9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento
          in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico
          l'originale  del  certificato  di proprieta'. Il credito di
          imposta  non  e' rimborsabile, non concorre alla formazione
          del  valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
          legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
          agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini
          del  rapporto  di  cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. Il
          contributo  di  cui  ai commi 226, 227 e 228 non spetta per
          gli  acquisti  dei  veicoli  per la cui produzione o al cui
          scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo
          di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui
          il   veicolo   demolito   sia  intestato  ad  un  familiare
          convivente, risultante dallo stato di famiglia.».
             «233.  Entro  quindici giorni dalla data di consegna del
          veicolo  nuovo,  il venditore ha l'obbligo di consegnare ad
          un  demolitore  il veicolo ritirato per la demolizione e di
          provvedere  direttamente o tramite delega alla richiesta di
          cancellazione   per   demolizione   al   pubblico  registro
          automobilistico.  I veicoli ritirati per la demolizione non
          possono  essere  rimessi  in circolazione e vanno avviati o
          alle   case   costruttrici   o   ai   centri  appositamente
          autorizzati,  anche  convenzionati  con  le stesse, al fine
          della  messa  in sicurezza, della demolizione, del recupero
          di  materiali  e  della  rottamazione. Entro il 31 dicembre
          2007  il  Governo  presenta  una  relazione  al  Parlamento
          sull'efficacia  della presente disposizione, sulla base dei
          dati  rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione
          degli   effetti   di  gettito  derivati  dalla  stessa.  Le
          eventuali  maggiori  entrate  possono essere utilizzate dal
          Governo con specifica previsione di legge per alimentare il
          Fondo  per  la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121,
          subordinatamente   al  rispetto  del  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica.».
             «234.  Con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti,
          sentiti   il   soggetto   gestore   del  pubblico  registro
          automobilistico  ed  il Comitato interregionale di gestione
          di  cui  all'articolo  5  del  protocollo  di intesa tra le
          regioni   e   le   province   autonome   ed   il  Ministero
          dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione
          ed  aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle
          tasse  automobilistiche,  da adottare entro sessanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          stabiliti   i  criteri  di  collegamento  tra  gli  archivi
          informatici   relativi  ai  veicoli,  al  fine  di  rendere
          uniformi  le informazioni in essi contenute e di consentire
          l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 53 dell'art. 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
             «53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni  previste  dalle  singole  leggi istitutive, i
          crediti   d'imposta   da   indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione  dei  redditi  possono  essere utilizzati nel
          limite  annuale  di  250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
          riportato   in  avanti  anche  oltre  il  limite  temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque   compensabile  per  l'intero  importo  residuo  a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza.  Il  tetto  previsto dal presente comma non si
          applica  al  credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
          280,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il tetto
          previsto  dal  presente  comma  non  si  applica al credito
          d'imposta  di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre  2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
          2010.».
             - Il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008,
          n.   39  recante  “Regolamento  recante  disposizioni
          concernenti  l'omologazione  e  l'installazione  di sistemi
          idonei  alla riduzione della massa di particolato emesso da
          motori  ad  accensione spontanea destinati alla propulsione
          di   autoveicoli”   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2008, n. 62.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   4  agosto  1999,  n.  351  (Attuazione  della
          direttiva  96/62/CE in materia di valutazione e di gestione
          della qualita' dell'aria ambiente):
             «Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli
          sono   piu'  alti  dei  valori  limite).  - 1.  Le  regioni
          provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
          all'articolo  5, in prima applicazione, e, successivamente,
          sulla  base  della  valutazione di cui all'articolo 6, alla
          definizione  di  una  lista  di  zone  e di agglomerati nei
          quali:
              a)  i  livelli  di  uno  o  piu' inquinanti eccedono il
          valore limite aumentato del margine di tolleranza;
              b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra
          il  valore limite ed il valore limite aumentato del margine
          di tolleranza.
             2.  Nel  caso che nessun margine di tolleranza sia stato
          fissato  per  uno  specifico  inquinante,  le  zone  e  gli
          agglomerati  nei quali il livello di tale inquinante supera
          il  valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
          di cui al comma 1, lettera a).
             3.  Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni   adottano   un   piano   o  un  programma  per  il
          raggiungimento  dei valori limite entro i termini stabiliti
          ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
          negli  agglomerati  in  cui  il  livello di piu' inquinanti
          supera  i  valori limite, le regioni predispongono un piano
          integrato per tutti gli inquinanti in questione.
             4.  I  piani e programmi, devono essere resi disponibili
          al  pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma
          1,  e  riportare almeno le informazioni di cui all'allegato
          V.
             5.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
             6.  Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
          rischia  di essere superiore al valore limite aumentato del
          margine  di  tolleranza  o,  se  del  caso,  alla soglia di
          allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
          origine  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, il Ministero
          dell'ambiente,   sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
          interessati,  provvede  alla consultazione con le autorita'
          degli  Stati  dell'Unione  europea  coinvolti allo scopo di
          risolvere la situazione.
             7.  Qualora  le  zone  di cui ai commi 1 e 2 interessino
          piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
          fra  le  regioni  interessate  che  coordinano i rispettivi
          piani.».