Art. 2.


       Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici


  1.   Ai   contribuenti   che  fruiscono  della  detrazione  di  cui
all'articolo  1  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente
agli  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio effettuati su
singole  unita'  immobiliari  residenziali  iniziati a partire dal 1o
luglio  2008,  a  fronte  di  spese sostenute dalla predetta data, e'
riconosciuta  una  detrazione  dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del  suo  ammontare,  nella  misura  del 20 per cento delle ulteriori
spese  documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal
7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili,
elettrodomestici  ((  di  classe  energetica  non inferiore ad A+, ))
esclusi  quelli  indicati  al  secondo  periodo,  nonche'  apparecchi
televisivi  e  computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto
di  ristrutturazione.  La  detrazione  di  cui  al  primo  periodo e'
cumulabile  con  la  detrazione  per  la sostituzione di frigoriferi,
congelatori  e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo
1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2.  La  detrazione  di  cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi
diritto  in  cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di
un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
  ((  3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare
gli  effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito
protocollo  di  intenti  con  i  soggetti  delle filiere produttive e
distributive  dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui
al  presente  decreto,  in  relazione  al  mantenimento  dei  livelli
occupazionali,  ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni
alle  filiere  medesime,  nonche'  alle  iniziative promozionali gia'
assunte  per  stimolare  la  domanda e migliorare l'offerta anche dei
servizi  di  assistenza  e  manutenzione. Il Ministero dello sviluppo
economico,  con  proprio  decreto,  da  emanare entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli
impegni   previsti,   anche   tramite   periodica   audizione   delle
organizzazioni datoriali e sindacali. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica):
             «Art.  1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero  del  patrimonio  edilizio).  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi   di   cui   alle   lettere  a),  b),  c)  e  d)
          dell'articolo  31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sulle
          parti  comuni  di edificio residenziale di cui all'articolo
          1117,   n.   1),   del   codice   civile,  nonche'  per  la
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
          d)  dell'articolo  31  della  legge 5 agosto 1978, n. 457 ,
          effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
          qualsiasi  categoria  catastale,  anche rurali, possedute o
          detenute  e  sulle  loro pertinenze. Tra le spese sostenute
          sono  comprese  quelle  di  progettazione e per prestazioni
          professionali  connesse all'esecuzione delle opere edilizie
          e  alla  messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5
          marzo  1990,  n.  46  ,  per  quanto  riguarda gli impianti
          elettrici,  e  delle  norme  UNI-CIG,  di  cui alla legge 6
          dicembre  1971,  n.  1083  ,  per gli impianti a metano. La
          stessa  detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
          limiti,   spetta   per   gli   interventi   relativi   alla
          realizzazione  di  autorimesse  o  posti auto pertinenziali
          anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
          architettoniche,    aventi    ad    oggetto   ascensori   e
          montacarichi,  alla  realizzazione  di  ogni strumento che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di  tecnologia  piu'  avanzata,  sia  adatto  a favorire la
          mobilita'  interna ed esterna all'abitazione per le persone
          portatrici  di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
          dell'articolo  3,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  all'adozione  di  misure  finalizzate  a prevenire il
          rischio  del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
          alla  realizzazione  di  opere  finalizzate  alla cablatura
          degli  edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico,
          al  conseguimento  di  risparmi  energetici con particolare
          riguardo  all'installazione di impianti basati sull'impiego
          delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
          misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
          di  opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
          sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
          evitare  gli  infortuni  domestici. Gli interventi relativi
          all'adozione  di  misure  antisismiche  e all'esecuzione di
          opere  per  la  messa  in  sicurezza  statica devono essere
          realizzati   sulle   parti   strutturali  degli  edifici  o
          complessi    di   edifici   collegati   strutturalmente   e
          comprendere  interi  edifici  e,  ove  riguardino  i centri
          storici,  devono  essere  eseguiti  sulla  base di progetti
          unitari  e  non  su singole unita' immobiliari. Gli effetti
          derivanti  dalle disposizioni di cui al presente comma sono
          cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
          oggetto  di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
          1089 , e successive modificazioni, ridotte nella misura del
          50 per cento.
             1-bis.  La  detrazione  compete,  altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
             2.  La  detrazione  stabilita al comma 1 e' ripartita in
          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
             3.  Con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23  agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2
          nonche'  le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche
          mediante  l'intervento  di  banche  o  della societa' Poste
          italiane  S.p.A., in funzione del contenimento del fenomeno
          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante
          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in
          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela
          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre
          1994, n. 626 , e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494   ,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo   sono   ammesse  per  edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
             4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
          i  comuni  possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
             5.  I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili   o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
          recupero    di    immobili   di   interesse   artistico   o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
             6.  La  detrazione  compete,  per le spese sostenute nel
          periodo  d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento
          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
          in  corso  alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
          per una quota pari al 36 per cento.
             7.  In  caso  di  vendita  dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
             8.  I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
             9. ... .
             10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
             11. ....».
             -  Per  il  riferimento  al  comma 353 dell'art. 1 della
          legge n. 296 del 2006 si veda nelle note all'articolo 1.
             -  Si  riporta  il  testo del comma 20 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344
          a  347,  353,  358  e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  si  applicano,  nella  misura  e  alle condizioni ivi
          previste,  anche  alle spese sostenute entro il 31 dicembre
          2010.  Le  disposizioni  di  cui  al  citato  comma  347 si
          applicano  anche  alle  spese  per la sostituzione intera o
          parziale  di  impianti  di  climatizzazione invernale non a
          condensazione,  sostenute  entro  il  31  dicembre 2009. La
          predetta  agevolazione  e'  riconosciuta  entro  il  limite
          massimo di spesa di cui al comma 21.».