Art. 3.


               Distretti produttivi e reti di imprese


  1.  All'articolo  6-bis  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma  2  le  parole:  «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi
dovuti agli enti locali» sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e  successive  modificazioni,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
   «a) fiscali:
    1)  le  imprese  appartenenti  a  distretti  di  cui al comma 366
possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la tassazione di
distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
    2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell'articolo  117  e  seguenti  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  relative  alla  tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
    3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono  compresi  i  distretti  di cui al comma 366, ove sia esercitata
l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
    4)  il  reddito  imponibile  del distretto comprende quello delle
imprese  che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
tassazione unitaria;
    5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi,  contributi  ed  altre  somme dovute agli enti locali, viene
operata  su  base  concordataria  per  almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
    6)   fermo   il   disposto   dei  numeri  da  1  a  5,  ed  anche
indipendentemente   dall'esercizio  dell'opzione  per  la  tassazione
distrettuale  o  unitaria,  i  distretti  di cui al comma 366 possono
concordare  in  via  preventiva  e  vincolante  con  l'Agenzia  delle
entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte
dirette  di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare in
ciascun  esercizio,  avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita'
delle  imprese  stesse,  alla loro attitudine alla contribuzione e ad
altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
    7)   la   ripartizione  del  carico  tributario  tra  le  imprese
interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che  vi  provvede in base a
criteri  di  trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla base di
principi di mutualita';
    8)  non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto
in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
    9)  i  parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui  al  numero  6)  vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
    10)  ((  resta  fermo  l'assolvimento  degli  ordinari obblighi e
adempimenti  fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto
))  e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di
osservanza  del  concordato,  i  controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per  la  determinazione  e  l'aggiornamento  degli elementi di cui al
numero 6);
    11)  i  distretti  di  cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata
di  almeno  un  triennio,  il volume dei tributi, contributi ed altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
    12)  la  determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare  la crescita economica e sociale dei territori interessati;
in   caso   di  opzione  per  la  tassazione  distrettuale  unitaria,
l'ammontare  dovuto  e'  determinato  in  cifra  unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
    13)  criteri  generali  per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
    14)    la    ripartizione   del   carico   tributario   derivante
dall'attuazione  del  numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa
al  distretto,  che  vi  provvede  in base a criteri di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
    15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i controlli sono
eseguiti   unicamente   a   scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed
elaborazione  dei  dati  necessari  per  la  determinazione di quanto
dovuto in base al concordato.
  3.  Al  comma  3  dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti     parole:     «anche     avvalendosi    delle    strutture
tecnico-organizzative  dei  consorzi  di  sviluppo industriale di cui
all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
  ((  3-bis.  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano
alle  aziende  che  si  impegnano a non delocalizzare al di fuori dei
Paesi  membri  dello  Spazio Economico Europeo la produzione dei beni
per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
  3-ter.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui al comma 3-bis e'
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. ))
  4.  Dall'attuazione  del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da
366  a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati
dal  presente  articolo,  non  devono  derivare  oneri superiori a 10
milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  50  milioni  di euro annui a
decorrere dal 2010.
  (( 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma
7,  lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti, del rilascio di
garanzie,  dell'  assunzione  di  capitale  di rischio o di debito, e
possono  essere  realizzate  anche  a  favore  delle  piccole e medie
imprese   per   finalita'  di  sostegno  dell'economia.  Le  predette
operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione  di  soggetti autorizzati all'esercizio del credito
ad  eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese
che    possono    essere    effettuate    esclusivamente   attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
  4-ter.  Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad
esercitare  in  comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei
rispettivi  oggetti  sociali  allo  scopo  di accrescere la reciproca
capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e'
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve
indicare:
   a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
   b) l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete;
   c)   l'individuazione  di  un  programma  di  rete,  che  contenga
l'enunciazione  dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti da ciascuna
impresa  partecipante  e  le  modalita'  di realizzazione dello scopo
comune   da   perseguirsi   attraverso   l'istituzione  di  un  fondo
patrimoniale  comune,  in relazione al quale sono stabiliti i criteri
di  valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad
eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione,
ovvero  mediante  ricorso  alla  costituzione  da  parte  di  ciascun
contraente   di   un   patrimonio   destinato  all'affare,  ai  sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
   d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
   e)  l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i
suoi  poteri anche di rappresentanza e le modalita' di partecipazione
di ogni impresa alla attivita' dell'organo.
  4-quater.  Il  contratto  di  rete  e'  iscritto nel registro delle
imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
  4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  1, comma 368, lettera b),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 6-bis del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  6-bis  (Distretti  produttivi e reti di imprese).
          - 1.  Al  fine  di promuovere lo sviluppo del sistema delle
          imprese  attraverso  azioni  di  rete  che ne rafforzino le
          misure   organizzative,   l'integrazione  per  filiera,  lo
          scambio  e  la  diffusione  delle  migliori  tecnologie, lo
          sviluppo  di  servizi di sostegno e forme di collaborazione
          tra   realta'   produttive  anche  appartenenti  a  regioni
          diverse,  con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita'
          di  individuazione  delle reti delle imprese e delle catene
          di fornitura.
             2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle
          catene  di  fornitura, quali libere aggregazioni di singoli
          centri   produttivi   coesi   nello  sviluppo  unitario  di
          politiche  industriali,  anche  al  fine  di  migliorare la
          presenza   nei  mercati  internazionali,  si  applicano  le
          disposizioni  concernenti  i  distretti produttivi previste
          dall'articolo  1,  commi  366  e  seguenti,  della legge 23
          dicembre  2005,  n.  266,  come  da  ultimo  modificati dal
          presente articolo.
             3.  All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
              a)  al  comma  366,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite
          le  seguenti:  «previa  intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e sentite le regioni
          interessate,»;
              b)  al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15)
          sono sostituiti dai seguenti:
               «1)  al fine della razionalizzazione e della riduzione
          degli   oneri  legati  alle  risorse  umane  e  finanziarie
          conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia
          di  imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare
          ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  previa intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e sentite le regioni
          interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti
          ai  distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni
          contabili  e  procedurali,  nel  rispetto  della disciplina
          comunitaria,  e  in particolare della direttiva 2006/112/CE
          del   Consiglio,   del   28  novembre  2006,  e  successive
          modificazioni;
               2)  rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti
          locali,   secondo   i   propri  ordinamenti,  di  stabilire
          procedure amministrative semplificate per l'applicazione di
          tributi propri»;
              c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo,
          dopo  le  parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono
          inserite  le  seguenti:  «previa  intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni
          interessate,»;
              d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo,
          dopo  le  parole:  «Ministro dell'economia e delle finanze»
          sono   inserite  le  seguenti:  «,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate,»;
              e) il comma 370 e' abrogato.
             4.  Al  comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  112, come modificato dall'articolo 1,
          comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
          «anche  avvalendosi  delle  strutture tecnico-organizzative
          dei  consorzi  di  sviluppo industriale di cui all'articolo
          36,  comma  4,  della  legge  5  ottobre 1991, n. 317» sono
          soppresse.
             5.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 368 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006), e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «368.  Ai  distretti produttivi si applicano le seguenti
          disposizioni:
              «a) fiscali:
               1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
          366  possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES;
               2)   si   osservano,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni  contenute  nell'articolo  117  e seguenti del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
               3)   tra   i   soggetti   passivi   dell'IRES  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono  compresi i
          distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
          per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
               4)  il  reddito  imponibile  del  distretto  comprende
          quello   delle  imprese  che  vi  appartengono,  che  hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria;
               5)  la determinazione del reddito unitario imponibile,
          nonche'  dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
               6)  fermo  il  disposto  dei numeri da 1 a 5, ed anche
          indipendentemente   dall'esercizio   dell'opzione   per  la
          tassazione  distrettuale  o unitaria, i distretti di cui al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con  l'Agenzia  delle  entrate,  per la durata di almeno un
          triennio,  il  volume  delle  imposte dirette di competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto  riguardo  alla  natura,  tipologia  ed entita' delle
          imprese  stesse,  alla loro attitudine alla contribuzione e
          ad  altri  parametri  oggettivi,  determinati anche su base
          presuntiva;
               7)  la  ripartizione  del  carico  tributario  tra  le
          imprese   interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che  vi
          provvede  in  base  a  criteri  di trasparenza e parita' di
          trattamento, sulla base di principi di mutualita';
               8)  non  concorrono  a  formare  la base imponibile in
          quanto  escluse le somme percepite o versate tra le imprese
          appartenenti  al  distretto  in  contropartita dei vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti;
               9)  i  parametri oggettivi per la determinazione delle
          imposte  di  cui  al  numero  6)  vengono determinati dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti;
               10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
          e  adempimenti  fiscali da parte delle imprese appartenenti
          al  distretto  e  l'applicazione  delle disposizioni penali
          tributarie;   in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione  ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per la
          determinazione  e  l'aggiornamento degli elementi di cui al
          numero 6);
               11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
          in   via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti  locali
          competenti,  per la durata di almeno un triennio, il volume
          dei  tributi,  contributi  ed  altre somme da versare dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno;
               12)  la  determinazione  di  quanto  dovuto e' operata
          tenendo  conto  della  attitudine  alla contribuzione delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la  tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso;
               13)  criteri  generali per la determinazione di quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali  interessati,  previa  consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti;
               14)  la  ripartizione  del carico tributario derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa  al distretto, che vi provvede in base a criteri di
          trasparenza   e  parita'  di  trattamento,  sulla  base  di
          principi di mutualita';
               15)  in caso di osservanza del concordato, i controlli
          sono   eseguiti   unicamente   a   scopo  di  monitoraggio,
          prevenzione  ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
              b) amministrative:
               1)  al  fine di favorire la massima semplificazione ed
          economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
          imprese  aderenti  possono  intrattenere  rapporti  con  le
          pubbliche  amministrazioni  e  con gli enti pubblici, anche
          economici,   ovvero   dare   avvio   presso  gli  stessi  a
          procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
          cui  esse  fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
          istanze  ovvero  qualunque  altro atto idoneo ad avviare ed
          eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
          ivi   incluse,   relativamente   a  quest'ultimo,  le  fasi
          partecipative   del   procedimento,  qualora  espressamente
          formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
          si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
          medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
          avere  verificato,  nei riguardi delle imprese aderenti, la
          sussistenza  dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
          legittimazione,  necessari, sulla base delle leggi vigenti,
          per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
          partecipazione  allo stesso, nonche' per la sua conclusione
          con  atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
          imprese  aderenti,  le pubbliche amministrazioni e gli enti
          pubblici  provvedono  senza altro accertamento nei riguardi
          delle  imprese  aderenti.  Nell'esercizio  delle  attivita'
          previste  dal presente numero, i distretti comunicano anche
          in  modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
          gli  enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
          effetti,  con tale modalita'. I distretti possono accedere,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati
          formate  e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
          enti  pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative delle disposizioni del presente numero;
               2)  al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai contributi
          erogati  a  qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
          nazionali  o  di  disposizioni  comunitarie, le imprese che
          aderiscono  ai  distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          presentare  le  relative  istanze  ed  avviare  i  relativi
          procedimenti   amministrativi,   anche  mediante  un  unico
          procedimento  collettivo,  per  il  tramite  dei  distretti
          medesimi  che  forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle
          imprese  stesse  e che possono, qualora le imprese siano in
          possesso  dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
          certificarne  il  diritto.  I  distretti  possono  altresi'
          provvedere,    ove   necessario,   a   stipulare   apposite
          convenzioni,  anche  di tipo collettivo con gli istituti di
          credito  ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
          cui  all'articolo  106  del  testo  unico di cui al decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  volte  alla  prestazione della garanzia per
          l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative della presente disposizione;
               3)  i  distretti  hanno  la facolta' di stipulare, per
          conto  delle  imprese, negozi di diritto privato secondo le
          norme  in  materia  di  mandato di cui agli articoli 1703 e
          seguenti del codice civile;
              c) finanziarie:
               1)  al fine di favorire il finanziamento dei distretti
          e  delle  relative  imprese,  con  regolamento del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentiti il Ministro delle
          attivita'  produttive  e  la  CONSOB,  sono  individuate le
          semplificazioni,   con   le   relative   condizioni,   alle
          disposizioni   della   legge   30   aprile  1999,  n.  130,
          applicabili  alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto  crediti  concessi  da  una  pluralita' di banche o
          intermediari  finanziari  alle  imprese  facenti  parte del
          distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
               2)  con  il  regolamento  di  cui al numero 1) vengono
          individuate  le  condizioni  e  le  garanzie  a  favore dei
          soggetti  cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
          delle  quali  tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
          titoli   possa  essere  destinato  al  finanziamento  delle
          iniziative  dei  distretti  e  delle  imprese dei distretti
          beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
               3)  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7-bis della
          legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
          delle  banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
          distretti,  alle condizioni stabilite con il regolamento di
          cui al numero 1);
               4)  le  banche  e  gli  altri  intermediari  che hanno
          concesso  crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
          dei   distretti   e   che   non   procedono  alla  relativa
          cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
          30   aprile   1999,  n.  130,  possono,  in  aggiunta  agli
          accantonamenti  previsti  dalle  norme  vigenti, effettuare
          accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
          di cui al numero 1);
               5)  al  fine  di  favorire  l'accesso  al credito e il
          finanziamento  dei  distretti  e delle imprese che ne fanno
          parte,  con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
          e  innovazione,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
          adotta o propone le misure occorrenti per:
                5.1)  assicurare  il  riconoscimento  della  garanzia
          prestata  dai  confidi  quale strumento di attenuazione del
          rischio  di  credito  ai  fini  del  calcolo  dei requisiti
          patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
          del Nuovo accordo di Basilea;
                5.2)   favorire  il  rafforzamento  patrimoniale  dei
          confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
          garanzia  interconsortile  di cui al comma 20 dell'articolo
          13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          possono  essere destinati anche alla prestazione di servizi
          ai   confidi   soci  ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco
          speciale  di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
                5.3)  agevolare  la  costituzione  di  idonee agenzie
          esterne  di valutazione del merito di credito dei distretti
          e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
          requisiti  patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
          standardizzato  di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
          enti  creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
          di Basilea;
                5.4)   favorire   la   costituzione,   da  parte  dei
          distretti,  con  apporti di soggetti pubblici e privati, di
          fondi  di investimento in capitale di rischio delle imprese
          che fanno parte del distretto;
              d) per la ricerca e lo sviluppo:
               1)  al  fine  di  accrescere  la capacita' competitiva
          delle  piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative  applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
          per  la  diffusione  delle tecnologie per l'innovazione, di
          seguito denominata «Agenzia»;
               2)  l'Agenzia  promuove  l'integrazione fra il sistema
          della   ricerca   ed   il   sistema  produttivo  attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,    tecnologie,    brevetti    ed   applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
               3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti  con
          soggetti   pubblici   e   privati  che  ne  condividono  le
          finalita';
               4)   l'Agenzia   e'   soggetta  alla  vigilanza  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con propri
          decreti  di  natura non regolamentare, sentiti il Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le  tecnologie,  se nominati, definisce criteri e modalita'
          per   lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.  Lo
          statuto  dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 23 del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15  marzo  1997,  n. 59), e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «3.   Le   funzioni   di   assistenza   sono  esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita'  produttive  anche  avvalendosi  delle  strutture
          tecnico-organizzative  dei consorzi di sviluppo industriale
          di  cui  all'articolo  36,  comma  4, della legge 5 ottobre
          1991, n. 317.».
             -  Si  riporta  il  testo dei commi 366 e 367 e da 369 a
          371-ter  dell'art.  1  della  gia'  citata legge n. 266 del
          2005, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «366.  Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371,
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
          Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con il
          Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono definite le
          caratteristiche   e  le  modalita'  di  individuazione  dei
          distretti  produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
          articolate  sul  piano territoriale e sul piano funzionale,
          con  l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
          settori   di   riferimento,   di   migliorare  l'efficienza
          nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
          sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
          modalita'    di    collaborazione   con   le   associazioni
          imprenditoriali.».
             «367.  L'adesione  da  parte di imprese industriali, dei
          servizi, turistiche ed agricole e della pesca e' libera.».
             «369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui
          al  comma  366  si  applicano  anche  ai distretti rurali e
          agro-alimentari   di   cui   all'articolo  13  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi,
          ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della
          pesca  e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi
          dell'articolo  36  della  legge  5  ottobre  1991,  n. 317,
          nonche'  ai  consorzi  per  il commercio estero di cui alla
          legge 21 febbraio 1989, n. 83.».
             «370.   [Al   comma   3  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono  aggiunte  le
          seguenti   parole:   «anche   avvalendosi  delle  strutture
          tecnico-organizzative  dei consorzi di sviluppo industriale
          di  cui  all'articolo  36,  comma  4, della legge 5 ottobre
          1991, n. 317.»].
             «371.  Fatta  salva  la  compatibilita' con la normativa
          comunitaria,  le  disposizioni di cui ai commi da 366 a 372
          trovano  applicazione  in  via sperimentale nei riguardi di
          uno  o  piu' distretti individuati con il decreto di cui al
          comma  366.  Ultimata  la fase sperimentale, l'applicazione
          delle  predette  disposizioni  e'  in  ogni caso realizzata
          progressivamente.».
             «371-bis.   In  attesa  dell'adozione  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366,
          puo'  essere  riconosciuto un contributo statale a progetti
          in  favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
          per  un  ammontare  massimo  del 50 per cento delle risorse
          pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.».
             «371-ter.   Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
          i  progetti  regionali ammessi al beneficio di cui al comma
          371-bis  ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed
          eventuali  ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo
          restando il limite massimo di cui al comma 372.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 5 del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003, n. 326, e
          successive modificazioni:
             «7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
              a)  lo  Stato,  le  regioni,  gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.A.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono   essere  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato.
          L'utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  presente lettera, e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di  interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
          CDP  S.p.A.,  nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
          periodo  precedente  o  dai medesimi promossa, tenuto conto
          della   sostenibilita'  economico-finanziaria  di  ciascuna
          operazione.  Dette  operazioni  potranno  essere effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
              b)  le  opere,  gli  impianti,  le  reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali.».
             - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2447-bis
          del codice civile:
             «1. La societa' puo':
              a)  costituire  uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
              b)    convenire   che   nel   contratto   relativo   al
          finanziamento  di uno specifico affare al rimborso totale o
          parziale  del  finanziamento  medesimo  siano  destinati  i
          proventi dell'affare stesso, o parte di essi.».