(( Art. 3-bis


Estensione  del  regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in
                    amministrazione straordinaria


  1.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
autorizzazione  comunitaria, possono essere disciplinate le modalita'
e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7
del   decreto-legge   29   novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle
risorse  di  cui  al  predetto  articolo  7,  comma 2, anche ad altre
fattispecie  con  particolare  riferimento ai fornitori di imprese in
amministrazione  straordinaria  ai  sensi  del  decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 29
          novembre  2008,  n.  185  (Misure urgenti per il sostegno a
          famiglie,  lavoro,  occupazione e impresa e per ridisegnare
          in  funzione  anti-crisi  il  quadro strategico nazionale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2:
             «Art. 7  (Pagamento  dell'IVA  al momento dell'effettiva
          riscossione   del  corrispettivo).  -  1.  Le  disposizioni
          dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
          applicano  anche  alle cessioni di beni ed alle prestazioni
          di   servizi  effettuate  nei  confronti  di  cessionari  o
          committenti  che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
          professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il
          decorso   di   un   anno   dal   momento  di  effettuazione
          dell'operazione;  il  limite  temporale  non si applica nel
          caso  in  cui  il  cessionario  o il committente, prima del
          decorso  del  termine  annuale,  sia  stato  assoggettato a
          procedure  concorsuali  o  esecutive.  Le  disposizioni del
          presente  comma non si applicano alle operazioni effettuate
          dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi  speciali  di
          applicazione dell'imposta, ne' a quelle fatte nei confronti
          di   cessionari   o  committenti  che  assolvono  l'imposta
          mediante  l'applicazione  dell'inversione contabile. Per le
          operazioni  di  cui  al  presente  comma  la  fattura  reca
          l'annotazione  che  si  tratta di operazione con imposta ad
          esigibilita'  differita,  con  l'indicazione della relativa
          norma;  in  mancanza  di  tale annotazione, si applicano le
          disposizioni  dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633.
             2.  L'efficacia  delle disposizioni di cui al comma 1 e'
          subordinata   alla  preventiva  autorizzazione  comunitaria
          prevista  dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
          novembre  2006.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  stabilito,  sulla  base  della predetta
          autorizzazione  e  delle  risorse  derivanti  dal  presente
          decreto,  il  volume  d'affari  dei  contribuenti  nei  cui
          confronti  e'  applicabile  la  disposizione  del  comma  1
          nonche'  ogni altra disposizione di attuazione del presente
          articolo.».
             -  Il  decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n. 270, e
          successive    modificazioni   recante   «Nuova   disciplina
          dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
          stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30
          luglio 1998, n. 274» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          9 agosto 1999, n. 185.