Art. 4.


                      Aggregazione tra imprese


  1.  Per  i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da   operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate  attraverso
fusione   o   scissione   effettuate  nell'anno  2009,  si  considera
riconosciuto,   ai   fini  fiscali,  il  valore  attribuito  ai  beni
strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su
tali  poste  di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
  2.  Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori  valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1
sui  beni  strumentali  materiali  e  immateriali,  per  un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2 si applicano qualora alle
operazioni   di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano  parte  dello  stesso  gruppo  societario. Sono in ogni caso
esclusi  i  soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore  al  20  per  cento ovvero controllati anche indirettamente
dallo  stesso  soggetto  ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.
1),  del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi
dei  commi  precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle imposte sui
redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  a
decorrere  dall'esercizio  successivo  a quello in cui ha avuto luogo
l'operazione di aggregazione aziendale.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3 si applicano qualora le
imprese  interessate  dalle  operazioni  di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
  5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le  sanzioni  e  il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
  6.  La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro
periodi  d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori  operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni  iscritti  o  rivalutati  ai  sensi  dei  commi da 1 a 5, decade
dall'agevolazione,  fatta  salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo  37-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  7.  Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si
verifica  la  decadenza  prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a
liquidare  e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  dovute  sul maggior reddito,
relativo  anche  ai  periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere  conto  dei  maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei  commi  1  e  2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.
  ((  7-bis.  Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota
pari  a  300  milioni  di  euro delle disponibilita' del fondo di cui
all'articolo  2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive
modificazioni,  giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del
titolare  del  medesimo  conto,  e'  trasferita al conto di tesoreria
intestato  al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n.   295,  per  le  finalita'  connesse  alle  attivita'  di  credito
all'esportazione. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 73 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi):
             «1.   Sono   soggetti   all'imposta  sul  reddito  delle
          societa':
              a)  le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le   societa'   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
          cooperative  e  le societa' di mutua assicurazione, nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e  le  societa'  cooperative  europee di cui al regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
              b)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              c)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              d)  le  societa'  e  gli  enti di ogni tipo, compresi i
          trust, con
              o
          senza  personalita' giuridica, non residenti nel territorio
          dello Stato.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 176 del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
             «Art.  176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          effettuati  tra  soggetti  residenti  nel  territorio dello
          Stato    nell'esercizio   di   imprese   commerciali,   non
          costituiscono   realizzo  di  plusvalenze  o  minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle  partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto   di   riconciliazione  della  dichiarazione  dei
          redditi  i  dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
          riconosciuti.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          se  il  conferente  o  il  conferitario  e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato.
             2-bis.   In  caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata  dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
          assumendo  come  costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
          dell'azienda conferita.
             2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
          commi  1,  2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
          nella  dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
          corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
          piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
          l'applicazione,  in  tutto  o in parte, sui maggiori valori
          attribuiti    in   bilancio   agli   elementi   dell'attivo
          costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali
          relativi  all'azienda  ricevuta,  di un'imposta sostitutiva
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, con aliquota del 12
          per  cento  sulla  parte dei maggiori valori ricompresi nel
          limite  di  5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
          dei  maggiori  valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
          10  milioni  di  euro  e  del  16 per cento sulla parte dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori  assoggettati  a  imposta sostitutiva si considerano
          riconosciuti   ai  fini  dell'ammortamento  a  partire  dal
          periodo   d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  esercitata
          l'opzione;  in  caso  di realizzo dei beni anteriormente al
          quarto  periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
          il   costo   fiscale   e'   ridotto   dei  maggiori  valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento  dedotto  e  l'imposta  sostitutiva versata e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79.
             3.  Non  rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          il   conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi  di
          continuita'   dei   valori   fiscali   riconosciuti   o  di
          imposizione  sostitutiva  di  cui al presente articolo e la
          successiva   cessione  della  partecipazione  ricevuta  per
          usufruire  dell'esenzione  di  cui  all'articolo  87,  o di
          quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
             4.  Le  aziende  acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati  con  il  regime  di cui al presente articolo si
          considerano  possedute  dal soggetto conferitario anche per
          il   periodo   di  possesso  del  soggetto  conferente.  Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti  di  cui al periodo precedente o le operazioni
          di  cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
          si  considerano  iscritte come immobilizzazioni finanziarie
          nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
          conferita    o    in   cui   risultavano   iscritte,   come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
             5.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza   in   sospensione   di   imposta,   ai   sensi
          dell'articolo   109,   comma   4,   lettera   b),  relativa
          all'azienda  conferita  non  concorre  alla  formazione del
          reddito   del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce  al
          soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
          vincolo  di  sospensione  d'imposta  previsto  dalla  norma
          predetta.
             6.  [Quando  il  conferimento  abbia  ad oggetto l'unica
          azienda  dell'imprenditore  individuale si applica l'ultimo
          comma dell'articolo 175].».
             - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
             «Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3)  le  societa'  che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo   se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati.».
             -  Il Titolo III, Capi III e IV, del gia' citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986 comprende
          gli articoli da 170 a 181.
             -  Si  riporta il testo del comma 8 dell'art. 37-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi):
             «8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28
          maggio  1981,  n.  251 (Provvedimenti per il sostegno delle
          esportazioni   italiane),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   29   luglio  1981,  n.  394,  e  successive
          modificazioni:
             «Art.  2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte  di  programmi  di  penetrazione  commerciale di cui
          all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
          227,  in  Paesi  diversi  da quelli delle Comunita' europee
          nonche'  a  fronte  di  attivita'  relative alla promozione
          commerciale  all'estero  del  settore  turistico al fine di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
             [Il  fondo di cui al precedente comma e' amministrato da
          un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
          con  l'estero  di concerto con il Ministro del tesoro ed il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Il  comitato,  istituito  presso il Ministero del commercio
          con l'estero, e' composto:
              a)  dal  Ministro  del commercio con l'estero o, su sua
          delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
              b)  da  un  dirigente  per  ciascuno  dei Ministeri del
          tesoro,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
          del  commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di
          pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
              c)  dal direttore generale del Mediocredito centrale o,
          in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
              d)  dal  direttore generale dell'Istituto nazionale per
          il  commercio  estero  (ICE),  o,  in caso di sua assenza o
          impedimento, da un suo delegato].
             [Le  condizioni  e  le  modalita' per la concessione dei
          finanziamenti  di  cui al primo comma del presente articolo
          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, tenuto
          conto  del  programma  di cui all'articolo 2 della legge 16
          marzo  1976,  n.  71.  Le  tipologie  e  le modalita' delle
          garanzie   a  copertura  dei  rimborsi  del  capitale,  dei
          relativi  interessi  e di altri oneri accessori relativi ai
          finanziamenti  sono  determinate  dal  comitato di cui alla
          convenzione  del  16  ottobre  1998  tra  il  Ministero del
          commercio  con  l'estero  e  la SIMEST S.p.A., stipulata ai
          sensi  dell'articolo  25  del  decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 143. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del
          fondo  le  richieste  relative alle piccole e medie imprese
          comprese  quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra
          le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale
          pubblico  che operano per la commercializzazione all'estero
          dei   prodotti   delle   piccole   e   medie   imprese  del
          Mezzogiorno].
             La  disposizione  di  cui  al  primo  comma del presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.
             [E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
          comma  della  somma  di  lire  375 miliardi per il triennio
          1981-83  in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983].».